Art. 10 
 
                        Trattamento economico 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 23-ter del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n.  201,  ai  responsabili  degli  uffici  di  diretta
collaborazione  spetta  un  trattamento  economico   omnicomprensivo,
determinato con la modalita' di cui all'articolo  14,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, ed articolato: 
    a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva  di  importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti agli uffici di livello  dirigenziale  generale
del Ministero incaricati ai sensi  dell'articolo  19,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da
fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento
accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato, spettante ai Capi
Dipartimento del Ministero; 
    b) per il Capo  dell'ufficio  legislativo  e  per  il  presidente
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance  di  cui
all'articolo 11, in una voce retributiva di importo non  superiore  a
quello massimo del trattamento economico fondamentale  dei  dirigenti
preposti ad uffici di livello dirigenziale  generale  del  Ministero,
incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   4,   del   decreto
legislativo n. 165 del  2001,  ed  in  un  emolumento  accessorio  da
fissare  in  un  importo  non  superiore  alla  misura  massima   del
trattamento  accessorio,  ivi  compresa  l'indennita'  di  risultato,
spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali  dello  stesso
Ministero; 
    c) per il segretario particolare del Ministro, per il Capo  della
segreteria del Ministro, per il consigliere diplomatico, per il  Capo
della  segreteria  tecnica,  per  i   Capi   delle   segreterie   dei
sottosegretari di Stato, in  una  voce  retributiva  di  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento economico  fondamentale
dei  dirigenti  preposti  ad  ufficio  dirigenziale  di  livello  non
generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo  non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; 
    d) per il Capo dell'ufficio stampa del Ministro e, ove  nominato,
per il portavoce del Ministro, un trattamento  economico  conforme  a
quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i  giornalisti
con la qualifica di redattore capo. 
  2. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di  diretta
collaborazione,  e'  corrisposta  una   retribuzione   di   posizione
correlata  alle  responsabilita'  connesse  allo  specifico  incarico
conferito a ciascuno di essi, il cui importo e'  determinato,  previo
specifico   atto   d'indirizzo   del   Ministro,   all'esito    della
concertazione  presso  l'amministrazione   prevista   dal   contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente  dell'area  I.
Ai medesimi e' altresi' attribuita  un'indennita'  sostitutiva  della
retribuzione di risultato determinata con decreto  del  Ministro,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
del Capo di Gabinetto, di importo non superiore alla  misura  massima
della retribuzione  di  risultato  attribuita  agli  altri  dirigenti
dell'amministrazione,  in  rapporto   alla   specifica   preparazione
professionale posseduta, alla disponibilita' ad orari  disagevoli  ed
alla qualita' delle prestazioni  individuali.  Per  i  vice  Capo  di
Gabinetto e i vice Capo dell'ufficio legislativo,  in  ragione  della
gravosita' dell'incarico, tale indennita' sostitutiva puo' essere  di
importo superiore alla misura massima della retribuzione di risultato
attribuita  agli  altri  dirigenti  dell'amministrazione  nel  limite
complessivo, per tutte le posizioni attivabili, di € 86.000 annui  al
lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP. 
  3. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici  di  diretta
collaborazione, a fronte delle  responsabilita',  degli  obblighi  di
reperibilita' e  di  disponibilita'  ad  orari  disagevoli  eccedenti
quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'
dalle conseguenti ulteriori prestazioni  richieste  dai  responsabili
degli   uffici,   spetta   un'indennita'   accessoria   di    diretta
collaborazione, sostitutiva degli  istituti  retributivi  finalizzati
all'incentivazione  della  produttivita'  ed  al  miglioramento   dei
servizi. Il  personale  beneficiario  della  predetta  indennita'  e'
determinato dal Capo  di  Gabinetto,  sentiti  i  responsabili  degli
uffici stessi. La misura  dell'indennita'  e'  determinata  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165,  e  successive  modificazioni,   con   decreto   del   Ministro,
nell'ambito delle disponibilita' di bilancio. 
  4. Il trattamento economico del personale  con  contratto  a  tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione  coordinata  e
continuativa e' determinato dal Ministro  all'atto  del  conferimento
dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere  superiore
a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che
svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava  sugli  appositi
stanziamenti dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero,
missione «Servizi  istituzionali  e  generali  delle  amministrazioni
pubbliche», programma «Indirizzo politico». 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   23-ter   del
          decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.   201,    recante
          «Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti  pubblici»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.: 
                «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi   incluso   il
          personale in regime di diritto pubblico di cui  all'art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
                2. Il personale di cui al comma 1  che  e'  chiamato,
          conservando   il   trattamento    economico    riconosciuto
          dall'amministrazione  di  appartenenza,  all'esercizio   di
          funzioni direttive, dirigenziali  o  equiparate,  anche  in
          posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
          o  enti   pubblici   nazionali,   comprese   le   autorita'
          amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
          retribuzione o di indennita' per  l'incarico  ricoperto,  o
          anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
          cento dell'ammontare complessivo del trattamento  economico
          percepito. 
                3. Con il decreto di cui al comma  1  possono  essere
          previste deroghe motivate per le  posizioni  apicali  delle
          rispettive  amministrazioni  ed  e'  stabilito  un   limite
          massimo per i rimborsi di spese. 
                4.  Le  risorse  rivenienti  dall'applicazione  delle
          misure di cui al presente articolo sono annualmente versate
          al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». 
              - Per i riferimenti all'art. 14, comma 2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  19,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O.: 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni  dirigenziali)  (Art.
          19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come  sostituito
          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto
          legislativo n. 387 del 1998). - (Omissis). 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art. 23 o, in misura non  superiore  al  70  per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.».