Art. 10 
 
Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale  in  materia  di
  diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti 
 
  1. Dopo  l'articolo  612-bis  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente
espliciti). - Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna,  cede,
pubblica  o  diffonde  immagini  o  video  a  contenuto  sessualmente
esplicito, destinati a rimanere  privati,  senza  il  consenso  delle
persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei  anni
e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. 
  La stessa pena  si  applica  a  chi,  avendo  ricevuto  o  comunque
acquisito le immagini o i video di cui  al  primo  comma,  li  invia,
consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso  delle  persone
rappresentate al fine di recare loro nocumento. 
  La pena e' aumentata se i fatti sono commessi  dal  coniuge,  anche
separato o divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da
relazione affettiva alla  persona  offesa  ovvero  se  i  fatti  sono
commessi attraverso strumenti informatici o telematici. 
  La pena e' aumentata da  un  terzo  alla  meta'  se  i  fatti  sono
commessi in danno di persona in condizione di inferiorita'  fisica  o
psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. 
  Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela e' di sei  mesi.  La  remissione  della
querela  puo'  essere  soltanto  processuale.  Si  procede   tuttavia
d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e'
connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».