(Trattato di Estradizione-art. 10)
 
                             ARTICOLO 10 
 
                      Principio di Specialita' 
 
  1. La persona estradata in conformita'  al  presente  Trattato  non
puo' essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta  ai
fini dell'esecuzione di una  condanna,  ne'  sottoposta  a  qualsiasi
altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, nello Stato
Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna
e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che: 
       a) la persona estradata,  dopo  aver  lasciato  il  territorio
dello Stato Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente; 
       b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello
Stato Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha  avuto  la
possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il  tempo
durante il quale tale persona non ha lasciato  Io  Stato  Richiedente
per cause di forza maggiore; 
       c) lo Stato Richiesto vi acconsenta. In tale  caso,  lo  Stato
Richiesto, previa specifica domanda  dello  Stato  Richiedente,  puo'
prestare il consenso  al  perseguimento  della  persona  estradata  o
all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa, per  altro
reato  differente  da  quello  che  ha  motivato  la   richiesta   di
estradizione, in conformita' alle condizioni e nei  limiti  stabiliti
nel presente Trattato. Al riguardo: 
            1)  lo  Stato  Richiesto  puo'  richiedere   allo   Stato
Richiedente  la  trasmissione  dei  documenti  e  delle  informazioni
indicate nell'Articolo 7; 
            2) in attesa della decisione sulla domanda  avanzata,  la
persona estradata puo' essere detenuta dallo  Stato  Richiedente  nei
limiti di quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda  stessa
da parte dello Stato Richiesto, sempre che cio'  sia  autorizzato  da
quest'ultimo Stato. 
  2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  al  punto  c)   del   paragrafo
precedente, lo Stato Richiedente puo' adottare le misure  necessarie,
secondo la propria legislazione, per interrompere la prescrizione. 
  3. Quando la  qualificazione  giuridica  del  fatto  contestato  e'
modificata nel corso del  procedimento,  la  persona  estradata  puo'
essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a
condizione  che  anche  per   tale   nuovo   reato   sia   consentita
l'estradizione ai sensi del presente Trattato.