ARTICOLO 10 Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente 1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente nel territorio dello Stato Richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attivita' processuali. Lo Stato Richiesto informa tempestivamente lo Stato Richiedente della disponibilita' di tale persona. 2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorita' del territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che lo Stato Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti. 3. Nella richiesta, lo Stato Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennita' e rimborsi spese, cosi' come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).