(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 10)
 
                             ARTICOLO 10 
 
            Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente 
 
  1. Lo Stato Richiesto, su domanda dello Stato Richiedente, cita una
persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente  nel  territorio
dello  Stato  Richiedente  al   fine   di   rendere   interrogatorio,
testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, di essere ascoltata come
perito ovvero di  compiere  altre  attivita'  processuali.  Lo  Stato
Richiesto  informa  tempestivamente  lo   Stato   Richiedente   della
disponibilita' di tale persona. 
  2. Lo Stato Richiedente trasmette allo Stato Richiesto la richiesta
di notifica della citazione a comparire dinanzi ad  un'Autorita'  del
territorio dello Stato Richiedente almeno sessanta giorni  prima  del
giorno previsto per la comparizione, salvo che lo  Stato  Richiedente
abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti. 
  3. Nella richiesta, lo Stato Richiedente indica la  misura  in  cui
sono concessi alla persona citata indennita' e rimborsi spese,  cosi'
come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).