Art. 10 
 
 
             Area di crisi industriale complessa Isernia 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, nel limite di spesa di  1  milione  di  euro  per
l'anno 2019, si applicano, altresi', ai lavoratori dell'area di crisi
industriale complessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016,
risultino beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria  o  di
un trattamento di mobilita' in deroga, salvo  che  gli  stessi,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non siano  percettori
di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta
di cui all'articolo 5  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di  euro  per
l'anno 2019, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.