Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 21 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                             Astensione 
 
  1. All'articolo 21, comma 1, del codice della  giustizia  contabile
le parole: «e al pubblico ministero» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Si riporta l'articolo 21 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 21 (Astensione). - 1. Al giudice  contabile  si
          applicano le cause e le modalita'  di  astensione  previste
          dall'articolo  51   del   codice   di   procedura   civile.
          L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.».