Art. 10 
 
           Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 
  1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  del  personale
sono eletti o designati secondo le modalita' previste dagli  articoli
47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del  2008  e  nel  rispetto
degli accordi collettivi nazionali di lavoro. 
  2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  del  personale
ricevono la prevista formazione a cura  dell'Amministrazione  secondo
quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del  decreto  legislativo
n. 81 del 2008. 
  3. La definizione del numero, delle modalita' di designazione o  di
elezione dei rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  del
personale della Polizia di Stato, del tempo di  lavoro  retribuito  e
degli  strumenti  per  l'espletamento  delle  funzioni,  nonche'   le
modalita' e i contenuti della formazione, sono stabiliti in  sede  di
accordo nazionale quadro. 
  4. I rappresentanti dei lavoratori per  la  sicurezza  ricevono  le
informazioni  provenienti  dagli   uffici   di   vigilanza   di   cui
all'articolo 6, comma l, lettera a), ai sensi dell'articolo 50, comma
l, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo degli articoli 37, comma 10,  47,
          48, 49 e 50, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9
          aprile 2008, n. 81 (per  la  rubrica  v.  nelle  note  alle
          premesse): 
              «Art. 37. - (Omissis). 
              10. Il rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza
          ha diritto ad una  formazione  particolare  in  materia  di
          salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
          negli ambiti in cui  esercita  la  propria  rappresentanza,
          tale da assicurargli adeguate competenze  sulle  principali
          tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.». 
              «Art.  47  (Rappresentante  dei   lavoratori   per   la
          sicurezza). - 1. Il rappresentante dei  lavoratori  per  la
          sicurezza  e'  istituito  a  livello  territoriale   o   di
          comparto, aziendale e di sito  produttivo.  L'elezione  dei
          rappresentanti  per  la  sicurezza   avviene   secondo   le
          modalita' di cui al comma 6. 
              2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e'  eletto
          o  designato  il  rappresentante  dei  lavoratori  per   la
          sicurezza. 
              3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano  fino
          a 15 lavoratori il rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al
          loro  interno  oppure  e'  individuato  per  piu'   aziende
          nell'ambito territoriale o del comparto produttivo  secondo
          quanto previsto dall'art. 48. 
              4. Nelle aziende o unita' produttive  con  piu'  di  15
          lavoratori  il  rappresentante  dei   lavoratori   per   la
          sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori  nell'ambito
          delle rappresentanze sindacali in azienda.  In  assenza  di
          tali  rappresentanze,  il  rappresentante  e'  eletto   dai
          lavoratori della azienda al loro interno. 
              5.  Il  numero,  le  modalita'  di  designazione  o  di
          elezione  del  rappresentante   dei   lavoratori   per   la
          sicurezza, nonche' il tempo  di  lavoro  retribuito  e  gli
          strumenti per l'espletamento delle funzioni sono  stabiliti
          in sede di contrattazione collettiva. 
              6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per  la
          sicurezza aziendali,  territoriali  o  di  comparto,  salvo
          diverse   determinazioni   in   sede   di    contrattazione
          collettiva,  avviene  di  norma  in  corrispondenza   della
          giornata nazionale per la salute e  sicurezza  sul  lavoro,
          individuata, nell'ambito della  settimana  europea  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite  le
          confederazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale. Con il medesimo  decreto  sono  disciplinate  le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
              7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti  di
          cui al comma 2 e' il seguente: a) un  rappresentante  nelle
          aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori;  b)
          tre rappresentanti nelle aziende ovvero  unita'  produttive
          da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti  in  tutte
          le  altre  aziende  o  unita'  produttive  oltre  i   1.000
          lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e'
          aumentato   nella   misura   individuata   dagli    accordi
          interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 
              8. Qualora non si proceda alle  elezioni  previste  dai
          commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante  dei  lavoratori
          per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di  cui
          agli  articoli  48  e  49,  salvo  diverse  intese  tra  le
          associazioni sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale.». 
              «Art.  48  (Rappresentante  dei   lavoratori   per   la
          sicurezza  territoriale).  -  1.  Il   rappresentante   dei
          lavoratori per la sicurezza territoriale  di  cui  all'art.
          47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 50 e i  termini
          e con le modalita' ivi previste con riferimento a tutte  le
          aziende o unita' produttive del territorio o  del  comparto
          di competenza nelle quali non sia stato eletto o  designato
          il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
              2.  Le  modalita'  di  elezione  o   designazione   del
          rappresentante di cui al comma  1  sono  individuate  dagli
          accordi  collettivi  nazionali,   interconfederali   o   di
          categoria,  stipulati  dalle  associazioni  dei  datori  di
          lavoro   e    dei    lavoratori    comparativamente    piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale.  In  mancanza   dei
          predetti accordi, le modalita' di elezione  o  designazione
          sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della
          salute e delle politiche sociali, sentite  le  associazioni
          di cui al presente comma. 
              3. Tutte le aziende o unita' produttive nel cui  ambito
          non e' stato  eletto  o  designato  il  rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza partecipano  al  Fondo  di  cui
          all'art.  52.  Con  uno  o  piu'  accordi  interconfederali
          stipulati  a   livello   nazionale   dalle   organizzazioni
          sindacali  dei  datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative  vengono  individuati
          settori e attivita',  oltre  all'edilizia,  nei  quali,  in
          ragione   della   presenza   di   adeguati    sistemi    di
          rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o  di
          pariteticita', le aziende o unita' produttive, a condizione
          che aderiscano  a  tali  sistemi  di  rappresentanza  o  di
          pariteticita', non siano tenute a partecipare al  Fondo  di
          cui all'art. 52. 
              4.  Per  l'esercizio  delle  proprie  attribuzioni,  il
          rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
          accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle  modalita'  e
          del termine di preavviso individuati dagli accordi  di  cui
          al comma 2. Il termine di preavviso non opera  in  caso  di
          infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso  avviene
          previa segnalazione all'organismo paritetico. 
              5. Ove  l'azienda  impedisca  l'accesso,  nel  rispetto
          delle  modalita'  di   cui   al   presente   articolo,   al
          rappresentante   dei   lavoratori    per    la    sicurezza
          territoriale, questi lo comunica  all'organismo  paritetico
          o,   in   sua    mancanza,    all'organo    di    vigilanza
          territorialmente competente. 
              6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il  Fondo  di
          cui all'art. 52  comunica  alle  aziende  e  ai  lavoratori
          interessati  il   nominativo   del   rappresentante   della
          sicurezza territoriale. 
              7. Il rappresentante dei lavoratori  per  la  sicurezza
          territoriale ha diritto ad una  formazione  particolare  in
          materia  di  salute  e  sicurezza  concernente   i   rischi
          specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
          rappresentanza, tale da  assicurargli  adeguate  competenze
          sulle principali tecniche di controllo  e  prevenzione  dei
          rischi stessi.  Le  modalita',  la  durata  e  i  contenuti
          specifici   della   formazione   del   rappresentante   dei
          lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti  in
          sede  di  contrattazione  collettiva  secondo  un  percorso
          formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3
          mesi dalla data di elezione o  designazione,  e  8  ore  di
          aggiornamento annuale. 
              8. L'esercizio delle  funzioni  di  rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza territoriale  e'  incompatibile
          con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.». 
              «Art.  49  (Rappresentante  dei   lavoratori   per   la
          sicurezza di sito  produttivo).  -  1.  Rappresentanti  dei
          lavoratori  per  la  sicurezza  di  sito  produttivo   sono
          individuati  nei  seguenti  specifici  contesti  produttivi
          caratterizzati  dalla  compresenza  di   piu'   aziende   o
          cantieri: 
                a) i porti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c)
          e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorita'
          portuale nonche' quelli  sede  di  autorita'  marittima  da
          individuare con decreto  dei  Ministri  del  lavoro,  della
          salute e  delle  politiche  sociali  e  dei  trasporti,  da
          adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto; (171) 
                b)  centri  intermodali  di  trasporto  di  cui  alla
          direttiva del Ministro dei trasporti del 18  ottobre  2006,
          n. 3858; 
                c) impianti siderurgici; 
                d) cantieri con almeno 30.000  uomini-giorno,  intesa
          quale entita' presunta dei  cantieri,  rappresentata  dalla
          somma delle giornate lavorative  prestate  dai  lavoratori,
          anche autonomi, previste per la realizzazione di  tutte  le
          opere; 
                e) contesti produttivi  con  complesse  problematiche
          legate alla interferenza delle lavorazioni e da  un  numero
          complessivo  di  addetti  mediamente   operanti   nell'area
          superiore a 500. 
              2.  Nei  contesti  di  cui  al  comma   precedente   il
          rappresentante dei lavoratori  per  la  sicurezza  di  sito
          produttivo  e'  individuato,  su  loro  iniziativa,  tra  i
          rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza   delle
          aziende operanti nel sito produttivo. 
              3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalita'
          di individuazione di cui al comma 2, nonche'  le  modalita'
          secondo  cui  il  rappresentante  dei  lavoratori  per   la
          sicurezza di sito produttivo esercita  le  attribuzioni  di
          cui all'art. 50 in tutte le aziende  o  cantieri  del  sito
          produttivo in  cui  non  vi  siano  rappresentanti  per  la
          sicurezza e realizza il coordinamento tra i  rappresentanti
          dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.». 
              «Art.   50   (Attribuzioni   del   rappresentante   dei
          lavoratori per la  sicurezza).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          stabilito  in  sede  di   contrattazione   collettiva,   il
          rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 
              (Omissis). 
                f) riceve le informazioni provenienti dai servizi  di
          vigilanza; 
              (Omissis).».