Art. 10 
 
 
                    Estensione del sistema INFOIL 
 
  1. Al fine di uniformare le procedure di controllo  a  quelle  gia'
instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di  produzione  di
prodotti energetici ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del  decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e  amministrative,   gli
esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 23, commi 3 e  4,  del
decreto legislativo n. 504 del 1995, di  capacita'  non  inferiore  a
3.000 metri cubi, si dotano, entro il  30  giugno  2020,  secondo  le
caratteristiche e le  funzionalita'  fissate  dalle  disposizioni  di
attuazione, di  un  sistema  informatizzato  per  la  gestione  della
detenzione e della movimentazione della benzina e del  gasolio  usato
come carburante. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalita' di esecuzione.