Art. 10 
 
                 Programmi di comunicazione politica 
 
  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma 1, lettera c), del codice di  autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile  2004  dedicati  ai
temi propri del quesito referendario, che le emittenti  televisive  e
radiofoniche locali intendono trasmettere  tra  l'entrata  in  vigore
della presente delibera e la  chiusura  della  campagna  referendaria
devono consentire il contraddittorio tra  le  diverse  intenzioni  di
voto ed una effettiva parita' di condizioni tra i  soggetti  politici
di cui all'art. 2 favorevoli  o  contrari  al  quesito  referendario,
anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo  di  trasmissione,
garantendo anche un'equilibrata parita' di  genere.  In  rapporto  al
numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio  delle
pari opportunita' tra gli  aventi  diritto  puo'  essere  realizzato,
oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche  nell'ambito
di un ciclo di trasmissioni purche' ciascuna di queste abbia analoghe
opportunita' di ascolto. 
  2. Salvo quanto previsto all'art. 2, comma 4, l'eventuale  rinuncia
a partecipare dei sostenitori di una delle due indicazioni di voto  o
di uno o piu' partecipanti per una delle due indicazioni di voto  non
pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri  soggetti,  ma
non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In  tali  casi,
nel corso  della  trasmissione  e'  fatta  esplicita  menzione  delle
predette assenze. 
  3. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in
contenitori con  cicli  a  cadenza  quattordicinale  dalle  emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le ore 1,00 del giorno
successivo, in modo  da  garantire  l'applicazione  dei  principi  di
equita' e di parita' di trattamento tra i soggetti di cui all'art.  2
favorevoli o contrari al quesito referendario, nell'ambito di ciascun
periodo  di  due  settimane  di  programmazione.  I  calendari  delle
predette trasmissioni sono  comunicati  almeno  sette  giorni  prima,
anche a mezzo posta elettronica certificata, al  competente  Comitato
regionale per  le  comunicazioni,  che  ne  informa  l'Autorita'.  Le
eventuali variazioni  dei  predetti  calendari  sono  tempestivamente
comunicate al  predetto  organo,  che  ne  informa  l'Autorita'.  Ove
possibile, tali  trasmissioni  sono  diffuse  con  modalita'  che  ne
consentano la fruizione anche ai non udenti. 
  4.  Ai  programmi  di  comunicazione  politica   sui   temi   della
consultazione referendaria di cui all'art. 1, comma 1,  del  presente
provvedimento, non  possono  prendere  parte  persone  che  risultino
candidate  in  concomitanti  competizioni   elettorali   e   a   tali
competizioni non e' comunque  consentito,  nel  corso  dei  programmi
medesimi, alcun riferimento. 
  5. E' possibile realizzare trasmissioni di  comunicazione  politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai  partecipanti,  assicurando,  comunque,   imparzialita'   e   pari
opportunita' nel confronto tra i soggetti politici. 
  6. Le trasmissioni di cui al presente  articolo  sono  sospese  nei
giorni in cui si svolgono le votazioni e  nel  giorno  immediatamente
precedente.