Art. 10 
 
            Proroga di termini in materia di agricoltura 
 
  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
le parole «Per l'anno 2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per
l'anno 2020». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo,
pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per
l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023
al 2030, si  provvede  mediante  ((corrispondente))  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021. 
  2. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre  2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018,
n. 132, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2020». 
  3. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  18,  comma  16,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata di  30  milioni
di euro per l'anno 2019. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 43. 
  ((4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre  2016,  n.
199, le  parole:  «gennaio  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«aprile 2020». 
  4-ter. Gli interventi del fondo di cui all'articolo  11,  comma  2,
della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni  2020
e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro. 
  4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 400.000 euro
per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 1  della
          citata  legge  n.  205  del  2017,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «12. Per l'anno  2020,  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae
          un importo pari al 36 per cento  delle  spese  documentate,
          fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore
          a 5.000 euro  per  unita'  immobiliare  ad  uso  abitativo,
          sostenute  ed   effettivamente   rimaste   a   carico   dei
          contribuenti che possiedono o detengono, sulla base  di  un
          titolo idoneo, l'immobile sul  quale  sono  effettuati  gli
          interventi relativi alla: 
                  a) «  sistemazione  a  verde  »  di  aree  scoperte
          private   di   edifici   esistenti,   unita'   immobiliari,
          pertinenze  o  recinzioni,  impianti   di   irrigazione   e
          realizzazione pozzi; 
                  b) realizzazione di coperture a verde e di giardini
          pensili.» 
                
              Si riporta il testo del comma  1-bis  dell'articolo  24
          del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2018,  n.   132
          (Disposizioni   urgenti   in    materia    di    protezione
          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'
          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e
          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale
          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni
          sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  24  (Modifiche  al   decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 159). - 1. (Omissis) 
                1-bis.  Le  disposizioni  degli  articoli  83,  comma
          3-bis,  e  91,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, limitatamente ai  terreni  agricoli
          che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori
          a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020.» 
              Si riporta il testo del comma 16 dell'articolo 18 della
          citata legge n. 205 del 2017: 
                «Art.  16.  Il  Ministro  delle  politiche   agricole
          alimentari  e  forestali  e'  autorizzato  a  disporre   il
          rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per  l'anno
          2017, delle somme anticipate dalle regioni a  favore  delle
          imprese  agricole  danneggiate  da  eventi  calamitosi.  Al
          relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno  2017,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
          programma « Fondi di riserva e speciali » della missione  «
          Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2017,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il  presente
          comma entra in vigore il giorno stesso della  pubblicazione
          della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.» 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  8  della
          legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in  materia  di
          contrasto ai fenomeni del lavoro nero,  dello  sfruttamento
          del lavoro in agricoltura e di  riallineamento  retributivo
          nel  settore  agricolo),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 8 (Modifiche all'articolo 6  del  decreto-legge
          24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro
          agricolo di qualita'). - 1. (Omissis) 
                2. Nelle more dell'attuazione  del  libro  unico  del
          lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS  al
          settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni  dovute  a
          partire dal mese di aprile 2020, non comporta modifiche  al
          vigente sistema di  tutele  assistenziali  e  previdenziali
          previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema
          degli  elenchi  annuali  e  di  variazione  dei  lavoratori
          agricoli, e  contestualmente  determina  l'attivazione  del
          servizio di tariffazione da parte dell'INPS ferme  restando
          le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6,  comma  14,
          del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. I  dati
          contenuti  nel  libro  unico  del   lavoro   in   modalita'
          telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico
          documento per gli adempimenti in  materia  previdenziale  e
          contributiva,   sono   resi   accessibili   a   tutte    le
          amministrazioni interessate.» 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 11  della
          legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni  concernenti  la
          donazione e  la  distribuzione  di  prodotti  alimentari  e
          farmaceutici a  fini  di  solidarieta'  sociale  e  per  la
          limitazione degli sprechi): 
                «Art.  11   (Rifinanziamento   del   fondo   per   la
          distribuzione di derrate alimentari alle persone  indigenti
          e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi
          integrati o di rete,  finalizzati  alla  limitazione  degli
          sprechi e all'impiego delle eccedenze). - 1. (Omissis) 
                2. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e'  istituito  un
          fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per  ciascuno
          degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di
          progetti innovativi integrati o  di  rete,  anche  relativi
          alla ricerca e allo sviluppo tecnologico  nel  campo  della
          shelf life dei prodotti alimentari  e  del  confezionamento
          dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi  e
          all'impiego delle eccedenze, come definite  all'articolo  2
          della presente legge, con particolare riferimento  ai  beni
          alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonche'
          alla   promozione   della    produzione    di    imballaggi
          riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento
          di progetti di servizio civile nazionale. Le  modalita'  di
          utilizzo del fondo sono definite con decreto  del  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge. 
                (Omissis).»