Art. 10 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al  17
maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e
11,  che  si  applicano  dal  27  aprile  2020  cumulativamente  alle
disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020. 
  2. Si continuano  ad  applicare  le  misure  di  contenimento  piu'
restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa  con  il  Ministro
della  salute,  relativamente  a  specifiche  aree   del   territorio
regionale. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 26 aprile 2020 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                  dei ministri        
                                                     Conte            
Il Ministro della salute 
       Speranza          

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 897