Art. 10. Atti del segretario 1. Il processo verbale dell'udienza pubblica e dei procedimenti in Camera di consiglio, redatto come documento informatico, e' sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la Camera di consiglio e dal segretario di udienza ed e' conservato con modalita' informatiche. 2. Gli atti redatti dal segretario dell'ufficio giudiziario riguardanti ogni singolo giudizio sono sottoscritti con firma digitale e sono inseriti nel fascicolo informatico. 3. Con le stesse modalita' si procede per la redazione del processo verbale nei casi di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.