Art. 10 
 
 
     Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 1 
 
  1. Lo Sportello unico riceve le istanze dal sistema  informatico  a
partire dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 e fino alle ore  22,00  del
15 luglio 2020. 
  2. Verificata l'ammissibilita' dell'istanza di cui all'art.  1,  lo
Sportello unico: 
    a) acquisisce dalla Questura il parere circa  l'insussistenza  di
motivi ostativi all'accoglimento della istanza, di cui ai commi 8 e 9
dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riguardanti il
datore di lavoro, e l'insussistenza di motivi  ostativi  al  rilascio
del permesso di soggiorno al lavoratore straniero, previsti al  comma
10 del medesimo articolo; 
    b) acquisisce dall'Ispettorato territoriale del lavoro il  parere
circa la conformita' del rapporto di lavoro  alle  categorie  di  cui
all'allegato 1, la congruita' del reddito o del fatturato del  datore
di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate. 
  3. Acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma  2  e  l'eventuale
documentazione integrativa, lo Sportello unico convoca il  datore  di
lavoro  e  il  lavoratore  per  l'esibizione   della   documentazione
necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di  cui
all'art. 5-bis del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e
consegna al lavoratore il  modello  compilato  per  la  richiesta  di
permesso di soggiorno per i successivi adempimenti. 
  4. Contestualmente alla  stipula  del  contratto  di  soggiorno  lo
Sportello unico provvede all'invio della  comunicazione  obbligatoria
di assunzione di cui all'art. 13.