Art. 10 
 
Disposizioni temporanee in materia di  ricorsi  e  richieste  per  la
  dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza. 
 
  1. Tutti i ricorsi ai sensi degli  articoli  15  e  195  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto  legislativo  8  luglio
1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9  marzo  2020  ed  il  30
giugno 2020 sono improcedibili. 
  2. ((Le disposizioni del comma 1 non si applicano: 
    a) al ricorso presentato  dall'imprenditore  in  proprio,  quando
l'insolvenza non e' conseguenza dell'epidemia di COVID-19; 
    b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli
articoli 162, secondo comma, 173,  secondo  e  terzo  comma,  e  180,
settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
  c) alla richiesta presentata dal pubblico  ministero  quando  nella
medesima e' fatta domanda  di  emissione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, o quando la richiesta e' presentata ai  sensi  dell'articolo  7,
numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942. 
  3.  Quando  alla  dichiarazione  di  improcedibilita'  dei  ricorsi
presentati nel periodo di cui al comma 1  fa  seguito,  entro  il  30
settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui  al
comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10,  64,
65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e  147  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 15 e 195 del  citato
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
                "Art.  15  (Procedimento  per  la  dichiarazione   di
          fallimento) 
                Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si
          svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale  con
          le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio. 
                Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al
          ricorso,  il  debitore  ed  i  creditori  istanti  per   il
          fallimento;  nel  procedimento   interviene   il   pubblico
          ministero che ha assunto l'iniziativa per la  dichiarazione
          di fallimento. 
                Il  decreto  di  convocazione  e'  sottoscritto   dal
          presidente del tribunale o dal giudice relatore  se  vi  e'
          delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto
          comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati,  a
          cura della cancelleria, all'indirizzo di posta  elettronica
          certificata del  debitore  risultante  dal  registro  delle
          imprese ovvero dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di
          posta  elettronica  certificata   delle   imprese   e   dei
          professionisti. L'esito della comunicazione  e'  trasmesso,
          con   modalita'   automatica,   all'indirizzo   di    posta
          elettronica  certificata  del   ricorrente.   Quando,   per
          qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o
          non ha esito positivo, la notifica, a cura del  ricorrente,
          del ricorso e  del  decreto  si  esegue  esclusivamente  di
          persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.  1229,
          presso la  sede  risultante  dal  registro  delle  imprese.
          Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste
          modalita', si esegue con il deposito dell'atto  nella  casa
          comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle
          imprese e si perfeziona nel momento  del  deposito  stesso.
          L'udienza e' fissata non oltre  quarantacinque  giorni  dal
          deposito del ricorso e tra la data  della  comunicazione  o
          notificazione e quella dell'udienza  deve  intercorrere  un
          termine non inferiore a quindici giorni. 
                Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento
          e'  volto   all'accertamento   dei   presupposti   per   la
          dichiarazione  di  fallimento  e  fissa  un   termine   non
          inferiore  a  sette  giorni  prima  dell'udienza   per   la
          presentazione di memorie  e  il  deposito  di  documenti  e
          relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone  che
          l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi  tre
          esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica  e
          finanziaria   aggiornata;   puo'    richiedere    eventuali
          informazioni urgenti. 
                I termini di cui al  terzo  e  quarto  comma  possono
          essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto
          motivato, se ricorrono particolari ragioni di  urgenza.  In
          tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il
          ricorso e  il  decreto  di  fissazione  dell'udienza  siano
          portati a conoscenza delle parti  con  ogni  mezzo  idoneo,
          omessa   ogni   formalita'    non    indispensabile    alla
          conoscibilita' degli stessi. 
                Il  tribunale  puo'  delegare  al  giudice   relatore
          l'audizione delle parti. In tal caso, il  giudice  delegato
          provvede  all'ammissione  ed  all'espletamento  dei   mezzi
          istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. 
                Le parti possono nominare consulenti tecnici. 
                Il tribunale, ad istanza di parte,  puo'  emettere  i
          provvedimenti  cautelari  o  conservativi  a   tutela   del
          patrimonio o dell'impresa oggetto  del  provvedimento,  che
          hanno efficacia limitata alla  durata  del  procedimento  e
          vengono confermati o revocati dalla sentenza  che  dichiara
          il fallimento, ovvero revocati con il decreto  che  rigetta
          l'istanza. 
                Non si fa luogo alla dichiarazione di  fallimento  se
          l'ammontare dei debiti  scaduti  e  non  pagati  risultanti
          dagli    atti    dell'istruttoria    prefallimentare     e'
          complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale  importo
          e' periodicamente aggiornato con le  modalita'  di  cui  al
          terzo comma dell' articolo 1." 
                "Art.  195  (Accertamento  giudiziario  dello   stato
          d'insolvenza    anteriore    alla    liquidazione    coatta
          amministrativa) 
                Se  un'impresa   soggetta   a   liquidazione   coatta
          amministrativa con esclusione del fallimento  si  trova  in
          stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove  l'impresa
          ha  la  sede  principale,  su  richiesta  di  uno  o   piu'
          creditori,  ovvero  dell'autorita'  che  ha  la   vigilanza
          sull'impresa o di questa stessa, dichiara  tale  stato  con
          sentenza.   Il   trasferimento   della   sede    principale
          dell'impresa intervenuto nell'anno  antecedente  l'apertura
          del procedimento, non rileva ai fini della competenza. 
                Con la  stessa  sentenza  o  con  successivo  decreto
          adotta i provvedimenti conservativi che  ritenga  opportuni
          nell'interesse  dei   creditori   fino   all'inizio   della
          procedura di liquidazione. 
                Prima di provvedere  il  tribunale  deve  sentire  il
          debitore, con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  15,  e
          l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa. 
                La sentenza e' comunicata entro tre giorni,  a  norma
          dell'articolo  136  del   codice   di   procedura   civile,
          all'autorita' competente perche' disponga  la  liquidazione
          o, se ne ritiene sussistenti i presupposti,  l'avvio  della
          risoluzione ai  sensi  del  decreto  di  recepimento  della
          direttiva 2014/59/UE. Essa e' inoltre notificata, affissa e
          resa pubblica nei modi  e  nei  termini  stabiliti  per  la
          sentenza dichiarativa di fallimento. 
                Contro la  sentenza  predetta  puo'  essere  proposto
          reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18
          e 19. 
                Il  tribunale  che  respinge  il   ricorso   per   la
          dichiarazione d'insolvenza provvede con  decreto  motivato.
          Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma  dell'articolo
          22. 
                Il tribunale  provvede  su  istanza  del  commissario
          giudiziale  alla  dichiarazione  d'insolvenza  a  norma  di
          questo  articolo  quando  nel  corso  della  procedura   di
          concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione
          coatta amministrativa, con esclusione  del  fallimento,  si
          verifica la cessazione della procedura e sussiste lo  stato
          di insolvenza. Si applica in ogni caso il  procedimento  di
          cui al terzo comma. 
                Le disposizioni di questo articolo non  si  applicano
          agli enti pubblici." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova   disciplina
          dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese  in
          stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della  legge  30
          luglio 1998, n. 274): 
                "Art. 3 (Accertamento dello stato di insolvenza). 
                1.  Se  un'impresa  avente   i   requisiti   previsti
          dall'art. 2 si trova in stato di insolvenza,  il  tribunale
          competente ai sensi dell' articolo 27, comma 1, del  codice
          della    crisi    e     dell'insolvenza,     su     ricorso
          dell'imprenditore, di uno o piu'  creditori,  del  pubblico
          ministero,  ovvero  d'ufficio,  dichiara  tale  stato   con
          sentenza in camera di consiglio. 
                2. Il tribunale provvede a norma del  comma  1  anche
          quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli  III
          e IV del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267  ("legge
          fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di
          fallimento  di  un'impresa  ammessa   alla   procedura   di
          concordato preventivo o di amministrazione controllata." 
              Si riporta il testo degli articoli 162 e 173 del citato
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
                "Art. 162 (Inammissibilita' della proposta) 
                Il Tribunale puo' concedere al  debitore  un  termine
          non superiore a quindici giorni per apportare  integrazioni
          al piano e produrre nuovi documenti. 
                Il Tribunale, se all'esito del procedimento  verifica
          che non ricorrono i presupposti di cui agli  articoli  160,
          commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera
          di consiglio, con decreto non soggetto a  reclamo  dichiara
          inammissibile la proposta di concordato. In  tali  casi  il
          Tribunale, su istanza del  creditore  o  su  richiesta  del
          pubblico ministero, accertati i  presupposti  di  cui  agli
          articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore. 
                Contro la sentenza  che  dichiara  il  fallimento  e'
          proponibile reclamo a  norma  dell'  articolo  18.  Con  il
          reclamo  possono  farsi  valere  anche   motivi   attinenti
          all'ammissibilita' della proposta di concordato." 
                "Art. 173 (Revoca  dell'ammissione  al  concordato  e
          dichiarazione del fallimento nel corso della procedura) 
                Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore
          ha occultato o dissimulato parte  dell'attivo,  dolosamente
          omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita'
          insussistenti  o  commesso  altri  atti  di   frode,   deve
          riferirne  immediatamente  al  tribunale,  il  quale   apre
          d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione  al
          concordato, dandone comunicazione al pubblico  ministero  e
          ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal
          commissario   giudiziale   a   mezzo   posta    elettronica
          certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma. 
                All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme
          di cui all' articolo 15, il tribunale provvede con  decreto
          e, su istanza del creditore o  su  richiesta  del  pubblico
          ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e
          5, dichiara il  fallimento  del  debitore  con  contestuale
          sentenza, reclamabile a norma dell' articolo 18. 
                Le disposizioni di cui al secondo comma si  applicano
          anche se il debitore durante  la  procedura  di  concordato
          compie atti non autorizzati a  norma  dell'articolo  167  o
          comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori,  o  se
          in qualunque momento  risulta  che  mancano  le  condizioni
          prescritte per l'ammissibilita' del concordato." 
                Il testo del  settimo  comma  dell'articolo  180  del
          citato regio decreto n.  267  del  1942  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 9. 
              Si riporta il testo dell'articolo 7  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
                "Art. 7 (Iniziativa del pubblico ministero) 
                Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al
          primo comma dell'articolo 6: 
                  1) quando l'insolvenza  risulta  nel  corso  di  un
          procedimento   penale,    ovvero    dalla    fuga,    dalla
          irreperibilita' o dalla latitanza dell'imprenditore,  dalla
          chiusura dei locali dell'impresa, dal  trafugamento,  dalla
          sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da
          parte dell'imprenditore; 
                  2) quando l'insolvenza risulta  dalla  segnalazione
          proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel  corso  di
          un procedimento civile." 
              Si riporta il testo degli  articoli  10,  64,  65,  67,
          primo e secondo comma,  69  bis  e  147  del  citato  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
                "Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato
          l'esercizio dell'impresa) 
                Gli imprenditori  individuali  e  collettivi  possono
          essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione
          dal  registro  delle  imprese,  se   l'insolvenza   si   e'
          manifestata anteriormente  alla  medesima  o  entro  l'anno
          successivo. 
                In caso di impresa individuale o di cancellazione  di
          ufficio degli imprenditori collettivi, e'  fatta  salva  la
          facolta' per il creditore o per il  pubblico  ministero  di
          dimostrare    il    momento    dell'effettiva    cessazione
          dell'attivita' da cui decorre il termine del primo comma." 
                "Art. 64 (Atti a titolo gratuito) 
                Sono privi  di  effetto  rispetto  ai  creditori,  se
          compiuti  dal  fallito  nei   due   anni   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento, gli atti  a  titolo  gratuito,
          esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti  in  adempimento
          di un dovere morale o a  scopo  di  pubblica  utilita',  in
          quanto la liberalita' sia proporzionata al  patrimonio  del
          donante. 
                I beni oggetto degli atti di cui al primo comma  sono
          acquisiti   al   patrimonio   del    fallimento    mediante
          trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel
          caso di cui al  presente  articolo  ogni  interessato  puo'
          proporre  reclamo   avverso   la   trascrizione   a   norma
          dell'articolo 36." 
                "Art. 65 (Pagamenti) 
                Sono  privi  di  effetto  rispetto  ai  creditori   i
          pagamenti  di  crediti  che  scadono   nel   giorno   della
          dichiarazione  di  fallimento  o  posteriormente,  se  tali
          pagamenti sono stati eseguiti  dal  fallito  nei  due  anni
          anteriori alla dichiarazione di fallimento." 
                "Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie) 
                Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che  non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
                  1) gli atti a  titolo  oneroso  compiuti  nell'anno
          anteriore alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le
          prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito
          sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato  dato
          o promesso; 
                  2) gli atti estintivi di debiti  pecuniari  scaduti
          ed esigibili non effettuati con danaro o  con  altri  mezzi
          normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore  alla
          dichiarazione di fallimento; 
                  3) i pegni, le anticresi e le  ipoteche  volontarie
          costituiti  nell'anno  anteriore  alla   dichiarazione   di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 
                  4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
          volontarie  costituiti  entro  sei  mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 
                Sono altresi' revocati,  se  il  curatore  prova  che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i pagamenti di debiti liquidi  ed  esigibili,  gli  atti  a
          titolo oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto  di
          prelazione per  debiti,  anche  di  terzi,  contestualmente
          creati,  se  compiuti  entro  sei   mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento." 
                "Art. 69-bis (Decadenza  dall'azione  e  computo  dei
          termini) 
                Le azioni  revocatorie  disciplinate  nella  presente
          sezione non possono essere promosse decorsi tre anni  dalla
          dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque  anni
          dal compimento dell'atto. 
                Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo
          segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli
          articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69  decorrono
          dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel
          registro delle imprese." 
                "Art.  147  (Societa'  con  soci  a   responsabilita'
          illimitata) 
                La  sentenza  che  dichiara  il  fallimento  di   una
          societa' appartenente ad uno dei  tipi  regolati  nei  capi
          III, IV e VI del titolo  V  del  libro  quinto  del  codice
          civile, produce anche il fallimento dei soci,  pur  se  non
          persone fisiche, illimitatamente responsabili. 
                Il fallimento dei soci di cui al comma primo non puo'
          essere dichiarato decorso un anno  dallo  scioglimento  del
          rapporto sociale o dalla cessazione  della  responsabilita'
          illimitata anche  in  caso  di  trasformazione,  fusione  o
          scissione,  se  sono  state  osservate  le  formalita'  per
          rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di
          fallimento e' possibile solo se l'insolvenza della societa'
          attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla  data
          della cessazione della responsabilita' illimitata. 
                Il tribunale, prima di dichiarare il  fallimento  dei
          soci  illimitatamente  responsabili,   deve   disporne   la
          convocazione a norma dell'articolo 15. 
                Se dopo la dichiarazione di fallimento della societa'
          risulta   l'esistenza   di   altri   soci   illimitatamente
          responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di  un
          creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento  dei
          medesimi. 
                Allo  stesso  modo  si  procede,  qualora   dopo   la
          dichiarazione di fallimento di un imprenditore  individuale
          risulti che l'impresa e' riferibile ad una societa' di  cui
          il fallito e' socio illimitatamente responsabile. 
                Contro la sentenza del tribunale e' ammesso reclamo a
          norma dell'articolo 18. 
                In caso di rigetto della domanda, contro  il  decreto
          del tribunale l'istante puo' proporre  reclamo  alla  corte
          d'appello a norma dell'articolo 22."