Art. 10 
 
 
               Segreterie dei Sottosegretari di Stato 
 
  1.  I  Capi  delle  Segreterie  e  i  Segretari   particolari   dei
Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari. 
  2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di  Stato,  oltre
il Capo della segreteria, e'  assegnato  personale  del  Ministero  e
dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando, nel numero massimo di otto unita', delle quali non  piu'  di
tre  estranee  all'amministrazione  assunte  con  contratto  a  tempo
determinato, comunque di durata non superiore a quella di  permanenza
in carica del Sottosegretario.