Art. 10 
 
Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e  rinvio  delle
                         udienze processuali 
 
  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio
a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili
pendenti presso gli uffici giudiziari dei  circondari  dei  Tribunali
cui appartengono i comuni  di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  ad  eccezione
delle  udienze  nelle  cause  di  competenza  del  tribunale  per   i
minorenni,  nelle  cause  relative  ad  alimenti,  nei   procedimenti
cautelari,  nei  procedimenti  per  l'adozione  di  provvedimenti  in
materia  di  amministrazione  di  sostegno,   di   interdizione,   di
inabilitazione,  nei  procedimenti  di  convalida   del   trattamento
sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini  di
protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di  convalida
dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi
terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui  all'articolo  283  del
codice di procedura civile e in  genere  nelle  cause  rispetto  alle
quali la ritardata trattazione potrebbe  produrre  grave  pregiudizio
alle parti. In quest'ultimo caso,  la  dichiarazione  di  urgenza  e'
fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione
o al ricorso, con decreto  non  impugnabile  e,  per  le  cause  gia'
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore  o  del  collegio,
egualmente non impugnabile. 
  2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e sino al 31 marzo 2020: 
    a) nei procedimenti di cui al comma 1  e  con  le  eccezioni  ivi
previste sono sospesi i termini per il compimento di  qualsiasi  atto
processuale,  comunicazione  e  notificazione  che   chiunque   debba
svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui  all'allegato
1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; 
    b) in tutti i procedimenti civili, con le  eccezioni  di  cui  al
comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di  qualsiasi  atto
processuale,  comunicazione  e  notificazione  che   chiunque   debba
svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. 
  3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, in tutti i procedimenti  civili  sono  rinviate
d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei  processi
in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno
sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data. 
  4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la  propria
attivita'  lavorativa,  produttiva  o  funzione  nei  comuni  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
1°  marzo  2020,  il  decorso  dei  termini   perentori,   legali   e
convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e
decadenze da qualsiasi diritto,  azione  ed  eccezione,  nonche'  dei
termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal  22  febbraio
2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende  a  decorrere  dalla  fine  del
periodo di sospensione. Ove la decorrenza del  termine  abbia  inizio
durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine  del
medesimo periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e  nei
riguardi dei  medesimi  soggetti,  i  termini  relativi  ai  processi
esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche'  i
termini di notificazione dei  processi  verbali,  di  esecuzione  del
pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva  e
per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. 
  5. Nei riguardi dei soggetti di  cui  al  comma  4,  i  termini  di
scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal  22  febbraio
2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a  cambiali
e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono
sospesi per lo stesso periodo. La  sospensione  opera  a  favore  dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia,  salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente. 
  6. Nei procedimenti civili e  penali  pendenti  presso  gli  uffici
giudiziari che hanno sede nei  distretti  di  Corte  di  appello  cui
appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo  2020,  il  mancato  rispetto  di
termini processuali perentori  scaduti  in  epoca  successiva  al  22
febbraio 2020 e fino alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto si  presume  dovuto,  salvo  prova  contraria,  a  causa  non
imputabile alla parte incorsa in decadenze. 
  7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al  31
marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti  negli  uffici
giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni  di
cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° marzo 2020. 
  8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 marzo 2020: 
    a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici  giudiziari
che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui  appartengono  i
comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il  compimento
di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che  chiunque  debba
svolgere nei medesimi distretti; 
    b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini  per  il
compimento di  qualsiasi  atto,  comunicazione  e  notificazione  che
chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. 
  9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla  data  del
22 febbraio 2020, una  delle  parti  o  uno  dei  loro  difensori  e'
residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo  2020,  i  termini  previsti  dal
codice di procedura penale a pena  di  inammissibilita'  o  decadenza
sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del  31
marzo 2020. 
  10. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nei procedimenti penali pendenti, quando
una delle parti o uno dei loro  difensori  non  presente  all'udienza
risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei comuni di cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
1° marzo 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in
data successiva al 31 marzo 2020. 
  11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non  si  applicano
all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo,  nei  procedimenti
nei confronti di persone detenute, internate o in stato  di  custodia
cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei
processi a carico di imputati minorenni. 
  12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice  di
procedura penale, a decorrere dal  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sino alla data  del  31  marzo
2020 la partecipazione alle udienze relative ai  procedimenti  per  i
quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di  cui  ai
commi  7,  8,  9  e  10  e'  assicurata,  ove   possibile,   mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati  e  regolati
con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e
automatizzati   del   Ministero   della   giustizia,   applicate   le
disposizioni di cui ai  commi  3,  4  e,  in  quanto  compatibili,  5
dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo  28
luglio 1989, n. 271. 
  13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in  cui
il processo e' rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi
dei commi 7, 8, 9 e 10. 
  14.  Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per
minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano  i  comuni  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto sino alla data del  31  marzo  2020  i
colloqui con i congiunti o con altre  persone  cui  hanno  diritto  i
condannati, gli internati e gli imputati a norma  degli  articoli  18
della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo
2 ottobre 2018,  n.  121,  sono  svolti  a  distanza,  mediante,  ove
possibile,   apparecchiature   e   collegamenti   di   cui    dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante  corrispondenza
telefonica, che  puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  di  cui
all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1,  del  predetto
decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli  istituti  penitenziari  e
negli istituti penali per minorenni ubicati  in  regioni  diverse  da
quelle  indicate  nel  primo  periodo,  si  applicano   le   medesime
disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti  o  che
esercitano la propria attivita' lavorativa, produttiva o funzione nei
comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020. 
  15. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e  fino  al  31  marzo  2020,  presso  le
sezioni giurisdizionali della Corte  dei  conti,  nonche'  presso  le
relative procure, sono rinviate  d'ufficio  le  udienze  relative  ai
processi,  e  sono  sospese   le   connesse   attivita'   istruttorie
preprocessuali,  concernenti  persone  fisiche  o  giuridiche  aventi
residenza o sede legale nei comuni di cui all'allegato 1  al  decreto
del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   1°   marzo   2020.
Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di  entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31  marzo  2020,  presso  le
sezioni di controllo della Corte dei conti, sono  rinviate  d'ufficio
le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per  i  procuratori  dei
soggetti di cui al presente comma, il cui mandato  risulti  conferito
anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo  alla  residenza  e
alla sede dello studio legale. Presso i medesimi uffici  della  Corte
dei conti, con riferimento ai processi e alle  attivita'  di  cui  al
presente comma, tutti i termini in corso alla data  del  22  febbraio
2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono sospesi e  riprendono
a decorrere dal 1° aprile 2020. 
  16. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d'ufficio a norma del presente
articolo,  non  si  tiene  conto  del  periodo  compreso  dal  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  la
data del 31 marzo 2020. 
  17. Nei procedimenti pendenti presso  gli  organi  della  giustizia
amministrativa: 
    a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto  sino  al  31  marzo  2020  i
termini  per   il   compimento   di   qualsiasi   atto   processuale,
comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei  comuni
di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° marzo 2020; 
    b) a decorrere dal giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva
al 31 marzo 2020 le  udienze  dei  processi  in  cui  risulta  che  i
difensori  costituiti  in  giudizio  ovvero   le   parti   costituite
personalmente sono residenti o domiciliati nella sede nei  comuni  di
cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° marzo 2020; 
    c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini  se
e' provato o appare verosimile che il  mancato  rispetto  di  termini
perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza  delle
misure adottate in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza
epidemiologica. 
  18.  In  caso  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  comuni  di  cui
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
1° marzo 2020, ovvero  di  individuazione  di  ulteriori  comuni  con
diverso provvedimento,  le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano con riferimento ai medesimi comuni  dal  giorno  successivo
alla   pubblicazione   sulla   Gazzetta   Ufficiale   del    relativo
provvedimento.