Art. 10 Disposizioni per garantire l'utilizzo di dispositivi medici per ossigenoterapia 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la federazione dei farmacisti titolari di farmacie private nonche' la federazione nazionale delle farmacie comunali, adottato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome, entro il 31 luglio 2020, sono definite le modalita' con cui si rende disponibile sul territorio nazionale, attraverso le strutture sanitarie individuate dalle regioni ovvero, in via sperimentale fino all'anno 2022 mediante la rete delle farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la ricarica dei presidi portatili, che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, garantiscono l'ossigenoterapia. Il decreto di cui al presente comma e' finalizzato, altresi', ad individuare le specifiche modalita' tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati in modo uniforme sul territorio nazionale, nonche' le modalita' con cui le aziende sanitarie operano il censimento dei pazienti che necessitano di terapia ai sensi del presente comma. 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 e in ragione dell'emergenza COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della salute puo' provvedere con ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie previste dalla legislazione vigente, nel rispetto del limite di finanziamento di cui all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.