Art. 10 
 
Disposizioni per  garantire  l'utilizzo  di  dispositivi  medici  per
                           ossigenoterapia 
 
  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite  la  federazione  dei
farmacisti  titolari  di  farmacie  private  nonche'  la  federazione
nazionale  delle  farmacie  comunali,  adottato,  d'intesa   con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
provincie autonome,  entro  il  31  luglio  2020,  sono  definite  le
modalita' con cui si  rende  disponibile  sul  territorio  nazionale,
attraverso le strutture sanitarie individuate dalle  regioni  ovvero,
in via  sperimentale  fino  all'anno  2022  mediante  la  rete  delle
farmacie dei servizi, la fornitura di  ossigeno  e  la  ricarica  dei
presidi  portatili,  che  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in
materia,  garantiscono  l'ossigenoterapia.  Il  decreto  di  cui   al
presente comma e' finalizzato, altresi', ad individuare le specifiche
modalita' tecniche idonee a permettere la ricarica dei presidi citati
in modo uniforme sul territorio nazionale, nonche' le  modalita'  con
cui le aziende sanitarie  operano  il  censimento  dei  pazienti  che
necessitano di terapia ai sensi del presente comma. 
  2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al  comma  1  e  in
ragione dell'emergenza COVID-19, come stabilito  dalla  delibera  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Ministro della  salute
puo' provvedere con ordinanza ai sensi  dell'articolo  32,  comma  1,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  3. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  attuate
mediante le risorse strumentali, umane e finanziarie  previste  dalla
legislazione vigente, nel rispetto del limite di finanziamento di cui
all'articolo 1, commi 406 e 406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e  non  determinano  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.