Art. 10 
 
Modifiche al decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
           modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 
 
  1.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: "di  medici,  personale
infermieristico" sono sostituite dalle seguenti: "degli esercenti  le
professioni sanitarie"; la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
"Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli  esercenti
le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari."; 
  b) all'articolo 47, comma 1, primo  periodo,  dopo  le  parole:  "e
socio  -  sanitario"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  nei   Centri
riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale". 
  2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la
lettera d-bis), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a),
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e' sostituita  dalla
seguente: 
  d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei  mobili  e  dei
complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali  per  l'edilizia
inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici  ad
uso civile ed industriale, nonche' dei televisori, personal computer,
tablet, e-reader e  altri  dispositivi  per  la  lettura  in  formato
elettronico,  non   piu'   commercializzati   o   non   idonei   alla
commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o  vizi  che
non  ne  modificano  l'idoneita'  all'utilizzo  o  per  altri  motivi
similari;".