Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo  n.  192  del  2005.
  Esercizio  e   manutenzione   degli   impianti   termici   per   la
  climatizzazione invernale e estiva 
 
  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo la  parola  «Esercizio»  sono  inserite  le
seguenti: «, conduzione, controllo,  ispezione»,  e  dopo  la  parola
«estiva»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  e  per  la  preparazione
dell'acqua calda sanitaria»; 
    b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis.  Ai   fini   dell'esercizio,   conduzione,   controllo,
manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti  termici  degli
edifici, nonche' in materia di requisiti professionali e  di  criteri
di accreditamento per assicurare la qualificazione  e  l'indipendenza
degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti  di  ispezione
degli  impianti  stessi,  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 7 (Esercizio, conduzione, controllo,  ispezione
          e   manutenzione   degli   impianti    termici    per    la
          climatizzazione invernale e estiva, e per  la  preparazione
          dell'acqua calda  sanitaria).  -  1.  Il  proprietario,  il
          conduttore, l'amministratore di condominio, o per  essi  un
          terzo, che se ne assume  la  responsabilita',  mantiene  in
          esercizio gli impianti e provvede affinche' siano  eseguite
          le operazioni di controllo e  di  manutenzione  secondo  le
          prescrizioni della normativa vigente. 
                2.  L'operatore  incaricato  del  controllo  e  della
          manutenzione  degli   impianti   per   la   climatizzazione
          invernale  ed  estiva,  esegue  dette  attivita'  a  regola
          d'arte, nel rispetto della normativa vigente.  L'operatore,
          al termine  delle  medesime  operazioni,  ha  l'obbligo  di
          redigere e sottoscrivere un rapporto di  controllo  tecnico
          conformemente ai modelli previsti dalle norme del  presente
          decreto e dalle norme  di  attuazione,  in  relazione  alle
          tipologie e potenzialita' dell'impianto, da  rilasciare  al
          soggetto di cui al comma 1 che  ne  sottoscrive  copia  per
          ricevuta e presa visione. 
              2-bis. Ai fini dell'esercizio,  conduzione,  controllo,
          manutenzione,  accertamento  e  ispezione  degli   impianti
          termici degli edifici,  nonche'  in  materia  di  requisiti
          professionali e di criteri di accreditamento per assicurare
          la qualificazione e l'indipendenza degli  esperti  e  degli
          organismi  cui  affidare  i  compiti  di  ispezione   degli
          impianti  stessi,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies.».