Articolo 10 Ogni decisione riguardante i' membri delle delegazioni che parteciperanno ai seminari e ai corsi e ogni altro aspetto relativo alle visite reciproche tra le Parti, come pure la calendarizzazione e la durata di detti incontri e seminari, sara' presa tramite corrispondenza tra le Parti, ciascuna delle quali dovra' essere informata con almeno quattro (4) mesi di anticipo.