(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
 
    Ogni  decisione  riguardante  i'  membri  delle  delegazioni  che
parteciperanno ai seminari e ai corsi e ogni altro  aspetto  relativo
alle visite reciproche tra le Parti, come pure la calendarizzazione e
la  durata  di  detti  incontri  e  seminari,  sara'  presa   tramite
corrispondenza tra le  Parti,  ciascuna  delle  quali  dovra'  essere
informata con almeno quattro (4) mesi di anticipo.