Art. 10. Principi di ripartizione dei costi 1. Al fine di determinare la ripartizione dei costi fra operatore di accesso e operatore preselezionato si identificano i seguenti aggregati di costo: a) costo di adeguamento del sistema: i soli costi incrementali relativi a software, hardware, formazione e manodopera che l'operatore d'accesso deve sostenere per rendere il sistema adeguato all'erogazione del servizio di Carrier Preselection; b) costo per operatore: i soli costi incrementali, rispetto a quelli eventualmente gia' sostenuti per l'attivazione della Carrier Selection in modalita' "easy access", che l'operatore di accesso deve sostenere una tantum per erogare il servizio ad un singolo operatore preselezionato; c) costo per singola linea preselezionata: i soli costi di gestione pertinenti all'attivazione efficiente della prestazione per una singola linea ovvero alla modifica del profilo, sulla base di quanto consentito dalle piu' recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati membri dell'Unione europea. 2. L'operatore di accesso puo' recuperare i costi di adeguamento del sistema di cui al comma 1, lettera a), come quota aggiuntiva alle tariffe di trasporto di traffico commutato in modalita' preselezionata. Il calcolo della quota aggiuntiva deve tenere conto di un tempo di recupero di norma non inferiore a tre anni e in ogni caso non deve essere di entita' tale da disincentivare lo sviluppo commerciale della prestazione di preselezione. Qualora il recupero dei costi avesse luogo in un periodo piu' breve l'operatore di accesso deve interrompere l'applicazione di tale quota aggiuntiva. 3. L'operatore di accesso addebita all'operatore preselezionato i costi per l'attivazione della prestazione di cui al comma 1, lettera b). 4. In nessun caso l'operatore di accesso puo' addebitare in tutto o in parte i costi di cui al comma 1, lettera c), all'utente. 5. Gli operatori di accesso notificati come aventi notevole forza di mercato, anche nel rispetto delle disposizioni sulla ripartizione dei costi di cui ai precedenti commi, sono tenuti a pubblicare nell'offerta di interconnessione di riferimento le condizioni tecnico-economiche relative alla prestazione di preselezione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. In relazione alla prestazione di preselezione l'offerta di riferimento deve contenere le procedure attinenti alla fatturazione ed ai rapporti contabili tra organismi di telecomunicazioni. Tali procedure devono basarsi su una soluzione efficiente.