Art. 10.
                 Principi di ripartizione dei costi
    1. Al fine di determinare la ripartizione dei costi fra operatore
di  accesso  e  operatore  preselezionato  si identificano i seguenti
aggregati di costo:
      a) costo  di adeguamento del sistema: i soli costi incrementali
relativi   a   software,   hardware,   formazione  e  manodopera  che
l'operatore  d'accesso deve sostenere per rendere il sistema adeguato
all'erogazione del servizio di Carrier Preselection;
      b) costo  per  operatore: i soli costi incrementali, rispetto a
quelli  eventualmente  gia' sostenuti per l'attivazione della Carrier
Selection in modalita' "easy access", che l'operatore di accesso deve
sostenere  una tantum per erogare il servizio ad un singolo operatore
preselezionato;
      c) costo  per  singola  linea  preselezionata:  i soli costi di
gestione  pertinenti all'attivazione efficiente della prestazione per
una  singola  linea  ovvero  alla modifica del profilo, sulla base di
quanto  consentito  dalle  piu'  recenti  tecnologie  e tenendo conto
dell'esperienza degli altri Stati membri dell'Unione europea.
    2.  L'operatore di accesso puo' recuperare i costi di adeguamento
del sistema di cui al comma 1, lettera a), come quota aggiuntiva alle
tariffe   di   trasporto   di   traffico   commutato   in   modalita'
preselezionata.  Il  calcolo della quota aggiuntiva deve tenere conto
di  un  tempo di recupero di norma non inferiore a tre anni e in ogni
caso  non  deve  essere di entita' tale da disincentivare lo sviluppo
commerciale  della  prestazione  di preselezione. Qualora il recupero
dei  costi  avesse  luogo  in  un  periodo  piu' breve l'operatore di
accesso deve interrompere l'applicazione di tale quota aggiuntiva.
    3. L'operatore di accesso addebita all'operatore preselezionato i
costi  per l'attivazione della prestazione di cui al comma 1, lettera
b).
    4. In nessun caso l'operatore di accesso puo' addebitare in tutto
o in parte i costi di cui al comma 1, lettera c), all'utente.
    5. Gli operatori di accesso notificati come aventi notevole forza
di  mercato, anche nel rispetto delle disposizioni sulla ripartizione
dei  costi  di  cui  ai  precedenti  commi,  sono tenuti a pubblicare
nell'offerta   di   interconnessione  di  riferimento  le  condizioni
tecnico-economiche  relative alla prestazione di preselezione entro e
non  oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.   In   relazione   alla  prestazione  di  preselezione
l'offerta  di  riferimento deve contenere le procedure attinenti alla
fatturazione    ed   ai   rapporti   contabili   tra   organismi   di
telecomunicazioni.  Tali  procedure  devono  basarsi su una soluzione
efficiente.