Art. 10. 
   Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita' 
 
  1. E' eccezionale il veicolo che nella  propria  configurazione  di
marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma
o massa stabiliti negli articoli 61 e 62. 
  2. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita': 
  a) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che,  per  le  loro
dimensioni,  determinano  eccedenza  rispetto  ai  limiti  di  sagoma
stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei  limiti  di  massa
stabiliti nell'art. 62; insieme  con  le  cose  indivisibili  possono
essere trasportate anche altre cose non eccedenti  per  dimensioni  i
limiti dell'art. 61, sempreche' non  vengano  superati  i  limiti  di
massa stabiliti dall'art. 62; 
  b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti  fissati  dagli
articoli 61  e  62,  di  blocchi  di  pietra  naturale,  di  elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse  per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito
con veicoli eccezionali, puo' essere effettuato integrando il  carico
con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in  numero
non superiore  a  sei  unita',  fino  al  completamento  della  massa
eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di
veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma
nel rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato,  con
generi  della  stessa  natura  merceologica,  per  occupare  l'intera
superficie utile del piano di carico del veicolo o del  complesso  di
veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa  eccezionale
a  disposizione,  fatta  eccezione  per  gli  elementi  prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per
i quali ricorre sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi
la predetta massa  complessiva  non  potra'  essere  superiore  a  38
tonnellate se autoveicoli isolati a tre  assi,  a  48  tonnellate  se
autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se  complessi  di
veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad  otto
assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati  nel  solo
caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile; 
  2-bis.  Ove  i  veicoli  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),   per
l'effettuazione  delle  attivita'  ivi  previste,  compiano  percorsi
ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione  alla
circolazione e' concessa dall'ente proprietario previo  pagamento  di
un indennizzo forfettario pari a 1,  5,  2  e  3  volte  gli  importi
rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro
assi  e  le  combinazioni  a  sei  o  piu'  assi,  da   corrispondere
contestualmente alla tassa  di  possesso  e  per  la  stessa  durata.
L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" e' comunque
subordinata al pagamento  delle  tariffe  prescritte  dalle  societa'
autostradali. I proventi dei  citati  indennizzi  affluiscono  in  un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari  delle  strade  in
analogia  a  quanto  previsto  dall'articolo   34   per   i   veicoli
classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di  cui  sopra
sono altresi' applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo
34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo. 
  3. E' considerato trasporto in condizioni di  eccezionalita'  anche
quello effettuato con veicoli: 
  a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma
del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso; 
  b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente  posteriormente
meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso  il  carico,  superiore  alla
sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli; 
  c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la  sagoma
del veicolo; 
  d) isolati o costituenti autotreno ovvero  autoarticolati,  purche'
il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio,  caratterizzati
in modo  permanente  da  particolari  attrezzature  risultanti  dalle
rispettive  carte  di  circolazione,  destinati   esclusivamente   al
trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61; 
  e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati  di
blocchi  d'angolo  di   tipo   normalizzato   allorche'   trasportino
esclusivamente  contenitori  o  casse  mobili  di  tipo  unificato  o
trainino  rimorchi  o  semirimorchi  utilizzati  in   operazioni   di
trasporto intermodale, per cui vengono superate le  dimensioni  o  le
masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'art. 62; 
  f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n),  quando
eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62. 
  g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di
animali vivi. 
  g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno; 
  g-ter) isolati o complessi di  veicoli,  adibiti  al  trasporto  di
macchine operatrici e di macchine agricole; 
  4. Si intendono per  cose  indivisibili,  ai  fini  delle  presenti
norme, quelle per le quali la  riduzione  delle  dimensioni  o  delle
masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62,  puo'  recare  danni  o
compromettere la funzionalita'  delle  cose  ovvero  pregiudicare  la
sicurezza del trasporto. 
  5. I veicoli  eccezionali  possono  essere  utilizzati  solo  dalle
aziende che esercitano ai sensi di legge  l'attivita'  del  trasporto
eccezionale ovvero in uso proprio per necessita' inerenti l'attivita'
aziendale; l'immatricolazione degli stessi  veicoli  potra'  avvenire
solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende. 
  6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti  a  specifica
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari  e  dalle
regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma
2, lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: 
  a) di cui al comma 3, lettera d), quando ancorche' per effetto  del
carico non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza  di
oltre il  12  %,  con  i  limiti  stabiliti  dall'articolo  61;  tale
eccedenza  puo'  essere  anteriore  e  posteriore,  oppure   soltanto
posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto
posteriore per gli autoarticolati, a condizione  che  chi  esegue  il
trasporto verifichi che nel percorso  siano  comprese  esclusivamente
strade  o  tratti  di  strada  aventi  le  caratteristiche   indicate
nell'articolo 167, comma 4; 
  b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e  lettera  g-ter,
quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con  il  carico  e  le  altre
dimensioni  stabilite  dall'articolo  61   o   le   masse   stabilite
dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto  verifichi
che nel percorso siano comprese esclusivamente  strade  o  tratti  di
strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; 
  b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorche' per effetto
del carico, non eccedano l'altezza di  4,30  m.  e  non  eccedano  in
lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti  stabiliti  dall'articolo
61, a condizione che siano  rispettati  gli  altri  limiti  stabiliti
dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il  trasporto  verifichi  che
nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di  strada
aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4. 
  7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),  classificati
mezzi  d'opera  e  che  eccedono  i   limiti   di   massa   stabiliti
nell'articolo  62,  non  sono   soggetti   ad   autorizzazione   alla
circolazione a condizione che: 
  a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i
limiti dimensionali dell'art. 61; 
  b) circolino nelle strade o in tratti di strade  che  nell'archivio
di cui all'art. 226 risultino transitabili  per  detti  mezzi,  fermo
restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226; 
  c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo  il
percorso non esistano limitazioni di massa totale a  pieno  carico  o
per asse segnalate dai prescritti cartelli; 
  d) per essi sia stato corrisposto  l'indennizzo  di  usura  di  cui
all'art. 34. 
  Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) ,
b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita  autorizzazione
prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali. 
  8. La massa massima complessiva a pieno carico dei  mezzi  d'opera,
purche' l'asse piu' caricato non superi le 13 t, non puo' eccedere: 
  a) veicoli a motore isolati: 
  - due assi: 20 t; 
  - tre assi: 33 t; 
  - quattro o piu' assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t; 
  b) complessi di veicoli: 
  - quattro assi: 44 t; 
  - cinque o piu' assi: 56 t; 
  -  cinque  o  piu'  assi,  per  il  trasporto  di  calcestruzzo  in
betoniera: 54 t. 
  9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta  per  volta  o  per  piu'
transiti o per determinati periodi di tempo nei  limiti  della  massa
massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione
possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta
tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti  dal  regolamento.
Qualora il transito  del  veicolo  eccezionale  o  del  trasporto  in
condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale della  strada
con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica  deve
richiedere l'intervento degli organi di polizia  stradale  competenti
per  territorio  che,  se  le  circostanze  lo  consentono,   possono
autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare  il
personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le
necessarie   operazioni,   secondo   le   modalita'   stabilite   nel
regolamento. 
  9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e  di
attuazione del nuovo codice della  strada,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che: 
  a) per i trasporti eccezionali su gomma sia  sufficiente  prevedere
la trasmissione, per via telematica, della  prescritta  richiesta  di
autorizzazione, corredata della necessaria  documentazione,  all'ente
proprietario o concessionario per le  autostrade,  strade  statali  e
militari, e  alle  regioni  per  la  rimanente  rete  viaria,  almeno
quindici giorni  prima  della  data  fissata  per  il  viaggio  e  le
autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici  giorni  dalla
loro presentazione; 
  b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13  del  citato
regolamento siano valide per  un  numero  indefinito  di  viaggi  con
validita' annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli
indicati sull'autorizzazione; 
  c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13  siano
valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi
dalla data del rilascio; 
  d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo  13  siano
valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla  data
di rilascio; 
  e)  per  le  autorizzazioni  di  tipo  periodico  non  e'  prevista
l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata; 
  f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma  5,  non  siano
vincolate alla invariabilita' della  natura  del  materiale  e  della
tipologia degli elementi trasportati; 
  g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel  tempo
siano soggetti all'autorizzazione  periodica  prevista  dall'articolo
13, come modificato ai sensi del presente comma,  e  che  questa  sia
rilasciata con le modalita' semplificate di cui alla lettera  a)  del
presente comma; 
  h) tutti i tipi di autorizzazioni,  anche  con  validita'  scaduta,
siano rinnovabili su domanda che deve  essere  presentata,  in  carta
semplice, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita'  non
superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti  sia  al  veicolo
che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati; 
  i) nelle domande relative alle autorizzazioni  di  tipo  singolo  o
multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte,  fino  ad
un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per
il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore  che  per  il
veicolo  rimorchio  o  semirimorchio  e  siano   ammesse   tutte   le
combinazioni possibili tra i trattori ed i  rimorchi  o  semirimorchi
anche incrociate. 
  10. L'autorizzazione puo' essere data solo quando  sia  compatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita'
dei manufatti e con la sicurezza della  circolazione.  In  essa  sono
indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il
trasporto eccezionale e' causa di  maggiore  usura  della  strada  in
relazione al tipo di veicolo, alla  distribuzione  del  carico  sugli
assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per  i  quali  e'
richiesta  l'autorizzazione,   deve   altresi'   essere   determinato
l'ammontare  dell'indennizzo,  dovuto  all'ente  proprietario   della
strada, con le modalita' previste dal comma 17.  L'autorizzazione  e'
comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali
accertamenti tecnici preventivi e alla  organizzazione  del  traffico
eventualmente necessaria per l'effettuazione  del  trasporto  nonche'
alle  opere  di  rafforzamento  necessarie.  Ai  limiti  dimensionali
stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le  eventuali  eccedenze
derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico. 
  11. L'autorizzazione alla circolazione  non  e'  prescritta  per  i
veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare
nessuno dei  limiti  stabiliti  dagli  articoli  61  e  62  e  quando
garantiscono il rispetto della iscrizione nella  fascia  di  ingombro
prevista dal regolamento. 
  12. Non  costituisce  trasporto  eccezionale,  e  pertanto  non  e'
soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria
non eccedenti i  limiti  dimensionali  e  di  massa  stabiliti  dagli
articoli 61 o 62, quando  tale  traino  sia  effettuato  con  veicoli
rispondenti alle caratteristiche costruttive  e  funzionali  indicate
nel regolamento e  sia  limitato  al  solo  itinerario  necessario  a
raggiungere la piu' vicina officina. 
  13. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale l'autoarticolato
il cui semirimorchio e' allestito con gruppo frigorifero autorizzato,
sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il  complesso  non
ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61. 
  14. I veicoli per il trasporto di persone  che  per  specificate  e
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni  o  le  masse
stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli  di  cui
al comma 1. I predetti  veicoli,  qualora  utilizzino  i  sistemi  di
propulsione  ad  alimentazione  elettrica,  sono  esenti  dal  titolo
autorizzativo allorche' presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto
all'art. 61 dovuta all'asta di presa  di  corrente  in  posizione  di
riposo.   L'immatricolazione,   ove   ricorra,   e   l'autorizzazione
all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella  disponibilita'  di
imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone. 
  15. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i motoveicoli ed
e' comunque vincolata ai limiti  di  massa  e  alle  prescrizioni  di
esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93. 
  16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti  al  trasporto
eccezionale, nonche' dei mezzi d'opera. 
  17. Nel regolamento sono stabilite le  modalita'  per  il  rilascio
delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali,  ivi
comprese le eventuali  tolleranze,  l'ammontare  dell'indennizzo  nel
caso  di  trasporto  eccezionale  per  massa,   e   i   criteri   per
l'imposizione della scorta tecnica. Nelle  autorizzazioni  periodiche
rilasciate per i veicoli adibiti al  trasporto  di  carri  ferroviari
vige l'esonero dall'obbligo della scorta. 
  18.  Chiunque,  senza  avere  ottenuto   l'autorizzazione,   ovvero
violando    anche    una    sola    delle    condizioni     stabilite
nell'autorizzazione relativamente  ai  percorsi  prestabiliti,  fatta
esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna
delle  merci,  su  o  tra  percorsi  gia'  autorizzati,  ai   periodi
temporali, all'obbligo di scorta della Polizia  stradale  o  tecnica,
nonche' superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di
massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti
eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7,  ovvero  circoli  con  uno  dei
veicoli eccezionali di cui al comma  1,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma ((da €  796  a  €  3.212)).
(52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) ((145)) 
  19. Chiunque  esegua  trasporti  eccezionali  o  in  condizioni  di
eccezionalita', ovvero  circoli  con  un  veicolo  eccezionale  senza
osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 159  a
€ 642)). Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque  esegua  trasporti
eccezionali o in condizioni di eccezionalita' ovvero circoli  con  un
veicolo eccezionale,  senza  rispettare  tutte  le  prescrizioni  non
comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei  casi  in
difetto, ancorche' maggiori delle tolleranze ammesse e/o  con  numero
inferiore degli elementi del carico autorizzato. (52) (64) (80)  (89)
(101) (114) (124) (133) ((145)) 
  20. Chiunque,  avendola  ottenuta,  circoli  senza  avere  con  se'
l'autorizzazione  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma ((da  €  42  a  €  173)).  Il  viaggio  potra'
proseguire solo dopo  l'esibizione  dell'autorizzazione;  questa  non
sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta. (19) (29) (43)  (52)
(64) (80) (89) (101) (114) (124) ((145)) 
  21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da
quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che cio' sia
espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo
62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di  cose,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
((da € 431 a € 1.734))  e  alla  sanzione  amministrativa  accessoria
della sospensione della carta di circolazione da uno a sei  mesi.  La
carta di circolazione e' ritirata immediatamente da  chi  accerta  la
violazione e trasmessa, senza  ritardo,  all'ufficio  competente  del
Dipartimento per i trasporti terrestri che adottera' il provvedimento
di sospensione. Alla terza violazione, accertata  in  un  periodo  di
cinque anni, e' disposta la  revoca,  sulla  carta  di  circolazione,
della qualifica di mezzo d'opera. (19) (29) (43) (52) (64) (80)  (89)
(101) (114) (124) (133) ((145)) 
  22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza  ai  limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle  autostrade  non
percorribili ai sensi del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma ((da €  431  a  €  1.734)).
(19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) ((145)) 
  23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste  dai  commi  18,
19, 21 e 22 si applicano sia  al  proprietario  del  veicolo  sia  al
committente, quando si tratta di trasporto  eseguito  per  suo  conto
esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme  di
cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo. 
  24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18,
21  e  22  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria   della
sospensione della patente di guida del conducente per un  periodo  da
quindici a trenta giorni,  nonche'  la  sospensione  della  carta  di
circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme  di  cui
al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui  al  comma  18,
ove la violazione  consista  nel  superamento  dei  limiti  di  massa
previsti dall'articolo  62,  ovvero  dei  limiti  di  massa  indicati
nell'autorizzazione  al  trasporto  eccezionale,   non   si   procede
all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno  carico
non risulta superiore di oltre il 5  per  cento  ai  limiti  previsti
dall'articolo 62, comma 4. Nel caso  di  cui  al  comma  18,  ove  la
violazione consista nel superamento dei  limiti  di  sagoma  previsti
dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati  nell'autorizzazione  al
trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se
le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre  il  2  per
cento, tranne  nel  caso  in  cui  il  superamento  delle  dimensioni
comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta. 
  25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18,  21  e  22,  l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a
che  non  si  sia  munito  dell'autorizzazione,  ovvero   non   abbia
ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione.
Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario
dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante
la sosta la responsabilita'  del  veicolo  e  il  relativo  trasporto
rimangono a  carico  del  proprietario.  Di  quanto  sopra  e'  fatta
menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come  sopra
impartite non sono osservate, si applica la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi; 
  25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma  19  il  veicolo  non
puo' proseguire il viaggio se il conducente non  abbia  provveduto  a
sistemare il carico o il veicolo  ovvero  non  abbia  adempiuto  alle
prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato
della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che  il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del  carico;
del ritiro e' fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
violazione. Durante la sosta la responsabilita'  del  veicolo  e  del
relativo carico rimane del conducente. I  documenti  sono  restituiti
all'avente diritto, allorche' il carico  o  il  veicolo  siano  stati
sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa. 
  25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta  tecnica
non rispetta le prescrizioni o le modalita' di  svolgimento  previste
dal  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma ((da € 431 a € 1.734)). Ove in un  periodo  di
due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una
delle violazioni di cui  al  presente  comma,  all'ultima  violazione
consegue la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della  sezione  II  del
capo I del titolo VI. (43) (52) (64)  (80)  (89)  (101)  (114)  (124)
(133) ((145)) 
  25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non e'
data  facolta'  di  applicare   ulteriori   sanzioni   di   carattere
amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6. 
  26. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  alle
macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali. 
  (13) (14) (18) (22) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 29 marzo 1993, n. 82,convertito dalla L. 27 maggio 1993, n.
162 ha disposto  (con  l'art.  14,  comma  2)  che  "Le  disposizioni
contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si  applicano
a decorrere dal 1° gennaio 1994. Fino a tale  data  si  applicano  le
disposizioni in materia di veicoli eccezionali vigenti  anteriormente
al 1° gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi  gli  effetti  prodotti
dal medesimo articolo 10 nel periodo compreso tra il 1° gennaio  1993
e la data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 21 aprile 1995,  n.  117,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 8 giugno 1995, n. 234, ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)
che le disposizioni contenute nel presente articolo, come  modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si
applicano a decorrere dal  1  luglio  1995.  E'  comunque  consentita
l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di
massa previsti dal comma 8 del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117 convertito, con modificazioni, dalla
L. 8 giugno 1995, n. 234, come modificato dal D.L. 28 giugno 1995, n.
251, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1995, n. 351,  ha
disposto (con l'art. 1,  comma  1)  che  "Le  disposizioni  contenute
nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 360, si applicano a partire  dal  31  gennaio  1996.  E'  comunque
consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera  secondo
i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10." 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117 convertito, con modificazioni, dalla
L. 8 giugno 1995, n. 234, come modificato dal D.L. 4 ottobre 1996, n.
517, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1996,  n.  611,
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "Le  disposizioni  contenute
nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 360, si applicano a decorrere dal  1  gennaio  1997.  E'  comunque
consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera  secondo
i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 7 marzo 1997, n. 48 ha disposto (con l'art. 2, comma  2)  che
le disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i  veicoli
ed  i  trasporti  eccezionali,  fissate  dal  presente  articolo,  si
applicano a partire dal 1 gennaio 1998. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22  dicembre  2010  (in  G.U.  31/12/2010,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19  dicembre  2012  (in  G.U.  31/12/2012,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2012,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.