(Parte V - Allegato X)
                             ALLEGATO X 
 
                     Disciplina dei combustibili 
 
                               Parte I 
                       Combustibili consentiti 
 
                              Sezione 1 
Elenco  dei  combustibili  di  cui  e'  consentito  l'utilizzo  negli
                     impianti di cui al titolo I 
 
  1.  Negli  impianti  disciplinati  dal  titolo  I   e'   consentito
l'utilizzo dei seguenti combustibili: 
  a) gas naturale; 
  b) gas di petrolio liquefatto; 
  c) gas di raffineria e petrolchimici; 
  d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria; 
  e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  1,
paragrafo 1; 
  f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati
leggeri e medi  di  petrolio  di  cui  alla  precedente  lettera  e),
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  3,
paragrafo 1; 
  g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella  parte
II, sezione 1, paragrafo 3; 
  h) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto salvo quanto  previsto  nella
sezione 3; 
  i)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
  l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione
4; 
  m) carbone di legna; 
  n) biomasse combustibili individuate nella  parte  II,  sezione  4,
alle condizioni ivi previste; 
  o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in
massa e rispondente alle caratteristiche  indicate  nella  parte  II,
sezione 2, paragrafo 1; 
  p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non  superiore
in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte  II,
sezione 2, paragrafo 1; 
  q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto  di
zolfo  non   superiore   all'1%   in   massa   e   rispondenti   alle
caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1; 
  r) biogas individuato nella parte II, sezione  6,  alle  condizioni
ivi previste; 
  s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di  combustibili
consentiti, limitatamente allo stesso  comprensorio  industriale  nel
quale tale gas e' prodotto. 
  2. In aggiunta  ai  combustibili  di  cui  al  paragrafo  1,  negli
impianti  di  combustione  con  potenza  termica  nominale  uguale  o
superiore a 50 MW e' consentito l'utilizzo di: 
  a) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa  e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio  come
somma; tale contenuto non deve essere superiore a 180 mg/kg  per  gli
impianti autorizzati  in  forma  tacita  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della
vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato; 
  b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e  rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
  c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa; 
  d) miscele acqua-carbone,  anche  additivate  con  stabilizzanti  o
emulsionanti, purche' il carbone utilizzato corrisponda ai  requisiti
indicati al paragrafo 1, lettere o), p) e q); 
  e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al  3%  in
massa e  rispondente  alle  caratteristiche  indicate  in  parte  II,
sezione 2, paragrafo 1, riga 7. 
  3. In aggiunta ai combustibili di cui ai paragrafi  1  e  2,  negli
impianti  di  combustione  di  potenza  termica  nominale  uguale   o
superiore a 300 MW, ad eccezione di quelli anteriori al 1988 che sono
autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n.  203  del  1988  e  che,  nel  rispetto  della  vigente
normativa,  non  hanno  completato  l'adeguamento   autorizzato,   e'
consentito l'uso di: 
  a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle caratteristiche indicate
nella parte II, sezione 2; 
  b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come  somma,
non superiore a 230 mg/kg. 
  4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, e' consentito
l'utilizzo dei seguenti combustibili  purche'  prodotti  da  impianti
localizzati nella stessa area delimitata in cui sono utilizzati: 
  a) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa  e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonna 7; 
  b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e  rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
  c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati leggeri  e  medi
di  petrolio,  olio  combustibile  ed  altri  distillati  pesanti  di
petrolio, derivanti esclusivamente da greggi  nazionali,  e  coke  da
petrolio; 
  d) idrocarburi pesanti  derivanti  dalla  lavorazione  del  greggio
rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di  utilizzo
di cui alla parte II, sezione 5. 
  5. In aggiunta  ai  combustibili  di  cui  al  paragrafo  1,  negli
impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo
siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con  il
prodotto ottenuto, ad eccezione dei forni  per  la  produzione  della
calce impiegata nell'industria alimentare, e' consentito l'uso di: 
  a) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa  e  rispondenti  alle
caratteristiche indicate nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,
colonna 8; 
  b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri  distillati
pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e  rispondenti
alle caratteristiche indicate nella parte sezione 3, paragrafo 2; 
  c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in
massa; 
  d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al  6%  in
massa e rispondente alle caratteristiche  indicate  nella  parte  II,
sezione 2, paragrafo 1, riga 8. 
  6. In aggiunta a quanto previsto  ai  paragrafi  precedenti,  nella
regione  Sardegna  e'  consentito  l'uso  di  combustibili  indigeni,
costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in: 
  a) centrali termoelettriche e impianti di produzione,  combinata  e
non, di energia elettrica e termica,  purche'  vengano  raggiunte  le
percentuali di desolforazione riportate nell'allegato II; 
  b) impianti di cui al paragrafo 2. 
  7. In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti  aventi  potenza
termica nominale non superiore a 3 MW, e' vietato l'uso dei  seguenti
combustibili; 
  a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione
del ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II,  sezione  2,
paragrafo 1; 
  b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione
del ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II,  sezione  2,
paragrafo 1; 
  c) coke da gas; 
  d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele; 
  e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria; 
  f) bitume da petrolio; 
  g) coke da petrolio; 
  h) olio combustibile ed altri distillati pesanti  di  petrolio  con
contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in  massa  e  loro  emulsioni;
tale disposizione si applica soltanto agli impianti autorizzati  dopo
il 24 marzo 1996, salvo il caso  in  cui  le  regioni,  nei  piani  e
programmi  di  cui  all'articolo  8  e  all'articolo  9  del  decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ne  prevedano  l'estensione  anche
agli  impianti  autorizzati  precedentemente  ove  tale  misura   sia
necessaria  per  il  conseguimento  degli   obiettivi   di   qualita'
dell'aria. 
  8. I divieti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai combustibili
prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in  cui
gli stessi sono utilizzati. 
  9. Ai  fini  dell'applicazione  dei  paragrafi  2,  3  e  7  si  fa
riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto
anche nei casi in cui piu' impianti sono considerati, ai sensi  degli
articoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2,  come  un  unico
impianto. 
  10. Senza pregiudizio per quanto previsto ai paragrafi  precedenti,
e' consentito, alle condizioni previste nella parte  II,  sezione  7,
l'utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) di  cui  all'art.
183, comma 1, lettera cc), meglio individuato  nella  predetta  parte
II, sezione 7, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter,  ha
cessato di essere un rifiuto (CSS-Combustibile). 
 
 
                              Sezione 2 
Elenco  dei  combustibili  di  cui  e'  consentito  l'utilizzo  negli
                    impianti di cui al titolo II 
 
  1. Negli impianti disciplinati dal titolo II  e'  consentito  l'uso
dei seguenti combustibili: 
  a) gas naturale; 
  b) gas di citta'; 
  c) gas di petrolio liquefatto; 
  d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  1,
paragrafo 1; 
  e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati
leggeri e medi di petrolio  di  cui  alla  precedente  lettera  d)  e
rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione  3,
paragrafo 1; 
  f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione
4; 
  g) carbone di legna; 
  h) biomasse combustibili individuate nella  parte  II,  sezione  4,
alle condizioni ivi previste; 
  i) biodiesel  avente  le  caratteristiche  indicate  in  parte  II,
sezione 1, paragrafo 3; 
  l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128; 
  m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128; 
  n) biogas individuato nella parte II, sezione  6,  alle  condizioni
ivi previste. 
  1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f), g) e h)  puo'
essere limitato o vietato dai piani e programmi di qualita' dell'aria
previsti dalla vigente normativa, ove tale misura sia  necessaria  al
conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita'
dell'aria. 
  2. I combustibili di cui alle lettere l), m)  ed  n),  non  possono
essere utilizzati negli impianti di cui  all'allegato  IV,  parte  I,
punti 5 e 6. 
  3. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  4. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
 
 
                              Sezione 3 
Disposizioni per alcune specifiche tipologie di combustibili liquidi 
 
1. Olio combustibile pesante. 
  1.1. L'olio combustibile pesante di cui all'articolo 292, comma  2,
lettera a), utilizzato negli impianti disciplinati dal titolo I, come
tale o in emulsione con acqua, deve avere un contenuto di  zolfo  non
superiore all'1% in massa e,  nei  casi  previsti  dalla  sezione  1,
paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa. 
  1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1,  negli  impianti  di
cui alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6, e' consentito, in conformita'
a tali paragrafi, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un  tenore
massimo di zolfo superiore all'1% in massa nel caso di: 
    a) grandi impianti di combustione di  cui  all'articolo  273,  ad
eccezione di quelli che beneficiano di una deroga  prevista  da  tale
articolo al rispetto dei valori limite  fissati  per  gli  ossidi  di
zolfo all'allegato II alla Parte Quinta; 
    b) impianti di combustione non compresi nella precedente  lettera
a) ubicati nelle raffinerie di oli  minerali,  a  condizione  che  la
media mensile delle  emissioni  di  ossidi  di  zolfo  di  tutti  gli
impianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non
superi,  indipenden-temente  dal  tipo  di   combustibile   e   dalle
combinazioni di combustibile utilizzati, il valore di 1700 mg/Nm3 ; 
    c) impianti di combustione non compresi alle  precedenti  lettere
a) e b), a condizione che sia rispettato, per gli ossidi di zolfo, il
valore limite previsto nell'autorizzazione. 
2. Metodi di misura per i combustibili per uso marittimo. 
  2.1. Fatti salvi i casi in cui si applica il decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 66, i metodi di riferimento per la determinazione  del
tenore  di  zolfo  nei  combustibili  per  uso   marittimo   di   cui
all'articolo 292, comma 2, lettera d), sono quelli definiti, per tale
caratteristica, nella parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1.  Per  la
trattazione dei risultati  delle  misure  e  l'arbitrato  si  applica
quanto previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4. 
3. Trasmissione di dati. 
  3.1. Al fine di consentire l'elaborazione della  relazione  di  cui
all'articolo 298, comma 3, i soggetti competenti l'accertamento delle
infrazioni ai sensi dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, trasmettono
all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare entro il 31 marzo di ogni  anno,  utilizzando  il  formato
indicato nella tabella I, i dati inerenti ai rilevamenti di tenore di
zolfo  effettuati  nel  corso  degli  accertamenti  dell'anno  civile
precedente sui combustibili di cui all'articolo 292, comma 2, lettere
a), b) e d). Entro la stessa data i laboratori chimici  delle  dogane
o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui  ambito  operano  i
laboratori chimici delle dogane, trasmettono all'ISPRA e al Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  i  dati
inerenti ai rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli
accertamenti dell'anno civile  precedente,  ai  sensi  della  vigente
normativa, sui combustibili di cui all'articolo 292, comma 2, lettere
a),   b)   e   d),   prodotti   o   importati   e   destinati    alla
commercializzazione sul mercato nazionale. Gli esiti trasmessi devono
riferirsi ad accertamenti effettuati con  una  frequenza  adeguata  e
secondo modalita' che assicurino la rappresentativita'  dei  campioni
rispetto al combustibile controllato e, nel caso di combustibili  per
uso marittimo, la rappresentativita' dei campioni stessi rispetto  al
complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei  porti
in cui si applica il limite. (79) 
  3.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei depositi fiscali
che importano i combustibili di cui al punto 3.1 da Paesi terzi o che
li ricevono da Paesi membri dell'Unione europea  e  i  gestori  degli
impianti di produzione dei medesimi combustibili inviano all'ISPRA  e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
tramite le  rispettive  associazioni  di  categoria,  utilizzando  il
formato indicato nelle  tabelle  II  e  III,  i  dati  concernenti  i
quantitativi di tali combustibili  prodotti  o  importati  nel  corso
dell'anno   precedente,   con   esclusione   di   quelli    destinati
all'esportazione. Entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  i  gestori  dei
grandi  impianti  di  combustione  che  importano  olio  combustibile
pesante da Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri  dell'Unione
europea inviano all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare,  tramite  le  rispettive  associazioni  di
categoria, utilizzando il formato indicato nella tabella IV,  i  dati
concernenti i quantitativi di  olio  combustibile  pesante  importati
nell'anno precedente. (79) 
  3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del punto 3.2 si intendono gli:
impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o
spediti i  combustibili  oggetto  della  parte  quinta  del  presente
decreto, sottoposti ad accisa, in regime di sospensione  dei  diritti
di   accisa,   alle   condizioni    stabilite    dall'amministrazione
finanziaria; ricadono in  tale  definizione  anche  gli  impianti  di
produzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad accisa si
intende un combustibile al quale si applica il regime  fiscale  delle
accise. 
  3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono trasmessi all'ISPRA su
supporto digitale, unitamente alla lettera di accompagnamento e,  per
posta elettronica all'indirizzo  dati.combustibili@isprambiente.it  e
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
per posta elettronica all'indirizzo  dati.combustibili@minambiente.it
(79) 
  3.5. La relazione elaborata dall'ISPRA sulla base dei dati e  delle
informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2  deve  indicare,  per  ciascun
combustibile, il numero totale di accertamenti effettuati, il  tenore
medio di zolfo  relativo  a  tali  accertamenti  ed  il  quantitativo
complessivamente prodotto e importato. (79) 
 
 
                             Tabella I* 
    

=====================================================================
|                    |         |              | Tenore |            |
|                    |         |              |massimo |            |
|                    |         |    Metodo    |di zolfo|            |
|                    |         |utilizzato per|previsto|            |
|                    |Tenore di|      la      | dalla  |            |
|                    |  zolfo  |determinazione| legge  |Modalita' di|
|                    |accertato|del tenore di | (1) (% |accertamento|
|    Combustibile    | (%m/m)  |    zolfo     |  m/m)  |    (2)     |
+====================+=========+==============+========+============+
|Olio combustibile   |         |              |        |            |
|pesante             |         |              |        |            |
+--------------------+---------+--------------+--------+------------+
|Gasolio             |         |              |        |            |
+--------------------+---------+--------------+--------+------------+
|     |Gasolio marino|         |              |        |            |
|     |qualita'      |         |              |        |            |
|Com- |DMA(3)        |         |              |        |            |
|bu-  |--------------+---------+--------------+--------+------------|
|sti- |Gasolio marino|         |              |        |            |
|bili |qualita'      |         |              |        |            |
|     |DMX(3)        |         |              |        |            |
|per  |--------------+---------+--------------+--------+------------|
|     |Olio diesel   |         |              |        |            |
|uso  |marino        |         |              |        |            |
|     |qualita'      |         |              |        |            |
|ma-  |DMB(3)        |         |              |        |            |
|rit- |--------------+---------+--------------+--------+------------|
|timo |Olio diesel   |         |              |        |            |
|     |marino        |         |              |        |            |
|     |qualita'      |         |              |        |            |
|     |DMC(3)        |         |              |        |            |
|     |--------------+---------+--------------+--------+------------|
|     |Altro(4)      |         |              |        |            |
+--------------------+---------+--------------+--------+------------+

    
(1) L'indicazione del tenore  massimo  deve  essere  accompagnata  da
quella della disposizione che lo prevede. 
(2) Deve essere indicato con la lettera A l'accertantento  effettuato
mediante campionamento ed analisi e con la lettera  D  l'accertamento
effettuato mediante controlli sui documenti. 
(3) La distinzione del dato  in  funzione  di  ciascuna  qualita'  di
combustibile e' richiesta ove tale informazione sia disponibile. 
(4) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino  e  olio
diesel marino. 
 
* Ciascuna riga si riferisce ad un singolo accertamento 
 
 
                             Tabella II 
    


+-------------------------------------------------------------------+
|Dati identificativi                                                |
|dell'impianto:                                                     |
+-------------------------------------------------------------------+
|                           |                       |Tenore massimo |
|                           |                       |   di zolfo    |
|                           |  Quantitativi totali  |previsto dalla |
|Combustibili               |     (kt/anno) (2)     | legge (%m/m)  |
+---------------------------+-----------------------+---------------+
|Gasolio (come tale o in    |                       |     0,20      |
|emulsione) (1)             |-----------------------+---------------+
|                           |                       |     0,10      |
+---------------------------+-----------------------+---------------+
|                           |                       |      0,3      |
|                           |-----------------------+---------------+
|Olio combustibile pesante  |                       |       1       |
|(come tale o in emulsione) |-----------------------+---------------+
|(1)                        |                       |       3       |
|                           |-----------------------+---------------+
|                           |                       |       4       |
+---------------------------+-----------------------+---------------+

(1) Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua.
(2)  Nei  quantitativi  totali  sono  inclusi   i   quantitativi   di
combustibile,  prodotti  o  importati,  ed   utilizzati   all'interno
dell'impianto (consumi interni).
                                                                   40

    
 
                             Tabella III 
    

+================================+===================+==============+
| Combustibili per uso marittimo |Quantitativi totali|Tenore massimo|
|                                |    (kt/anno)      |   di zolfo   |
|                                |                   |   previsto   |
|                                |                   | dalla legge  |
|                                |                   |   (% m/m)    |
+================================+===================+==============+
|     Gasolio marino qualita'    |                   |      0,10    |
|       DMA, DMX, DMZ (1)        |                   |     Altro    |
+--------------------------------+-------------------+--------------+
|   Olio diesel marino qualita'  |                   |      0,10    |
|            DMB (1)             |                   |      1,50    |
|                                |                   |     Altro    |
+--------------------------------+-------------------+--------------+
|   Altri combustibili per uso   |                   |      3,50    |
|          marittimo (2)         |                   |      0,10    |
|                                |                   |      1,50    |
+--------------------------------+-------------------+--------------+

(1) la distinzione del dato  in  funzione  di  ciascuna  qualita'  di
    combustibile e' richiesta ove tale informazione sia disponibile.
(2) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino  e  olio
    diesel marino.

    
 
                             Tabella IV 
    

+-------------------------------------------------------------------+
|Dati identificativi                                                |
|dell'impianto:                                                     |
+-------------------------------------------------------------------+
|                           |                       |Tenore massimo |
|                           |                       |   di zolfo    |
|                           |  Quantitativi totali  |previsto dalla |
|Combustibili               |       (kt/anno)       | legge (%m/m)  |
+---------------------------+-----------------------+---------------+
|                           |                       |      0,3      |
|                           |-----------------------+---------------|
|Olio combustibile pesante  |                       |               |
|(come tale o in emulsione) |                       |               |
|(1)                        |                       |       1       |
|                           |-----------------------+---------------|
|                           |                       |       3       |
|                           |-----------------------+---------------|
|                           |                       |       4       |
+---------------------------+-----------------------+---------------+

(1) Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua.
                                                                 (40)

    
 
                              Sezione 4 
Valori di emissione equivalenti  per  i  metodi  di  riduzione  delle
                              emissioni 
 
1. Ai fini previsti dall'articolo  295,  comma  20,  lettera  a),  si
applicano i seguenti valori di emissione  equivalenti  ai  limiti  di
tenore di zolfo dei combustibile per uso marittimo: 
 
  Tenore  di  zolfo  del  combustibile  Rapporto  emissione  per  uso
marittimo SO2 (ppm)/CO2 
    

            (% m/m)                                   (% v/v)

             3,50                                      151,7

             1,50                                       65,0

             1,00                                       43,3

             0,50                                       21,7

             0,10                                        4,3

    
2. Il rapporto di equivalenza di cui al punto 1 si applica solo se si
utilizzano un distillato  a  base  di  petrolio  o  oli  combustibili
residui. Se si utilizza un altro tipo  di  combustibile,  l'operatore
deve  individuare  un'altra  idonea  modalita'   ai   fini   prevista
all'articolo 295, comma 20, lettera a). 
 
3. In casi in cui la concentrazione di CO2 e' ridotta da un sistema 
di depurazione dei gas di scarico, la concentrazione di CO2 , puo' 
essere misurata nel  punto  di  ingresso  di  tale  sistema,  purche'
l'operatore fornisca una adeguata giustificazione e dimostri  che  la
metodologia e' idonea ai fini della misura. 
 
 
                              Sezione 5 
   Criteri per l'utilizzo dei metodi di riduzione delle emissioni 
 
1. I metodi di riduzione delle emissioni previsti  all'articolo  295,
commi 19 e 20, devono rispettare, ai  fini  dell'utilizzo,  almeno  i
seguenti criteri individuati in  funzione  dello  specifico  tipo  di
metodo: 
    

  Metodo di riduzione                       Criteri per l'utilizzo
    delle emissioni

          A.
Utilizzo di una miscela                     Si applicano i criteri
di combustibile per uso                    previsti dalla decisione
  marittimo e gas di                       della Commissione europea
     evaporazione                              2010/769/UE del
    (per le navi                              13 dicembre 2010.
    all'ormeggio)

          B.
Sistemi di depurazione                      Si applicano i criteri
  dei gas di scarico                            previsti dalla
                                            risoluzione MEPC.184(59).

                                            Le acque di lavaggio
                                            risultanti dai sistemi
                                            di depurazione dei gas
                                            di scarico che utilizzano
                                            prodotti chimici,
                                            additivi o preparati o
                                            che creano rilevanti
                                            agenti chimici durante
                                            l'esercizio, previsti dal
                                            punto 10.1.6.1 della
                                            risoluzione MEPC.184(59),
                                            non possono essere
                                            scaricate in mare,
                                            inclusi baie, porti ed
                                            estuari, eccettuato il
                                            caso in cui
                                            l'utilizzatore dimostri
                                            che tali gli scarichi non
                                            producono impatti
                                            negativi rilevanti e non
                                            presentano rischi per la
                                            salute umana e
                                            l'ambiente.
                                            Se il prodotto chimico
                                            utilizzato e' la soda
                                            caustica, tali scarichi
                                            sono ammessi se
                                            rispettano i criteri
                                            stabiliti nella
                                            risoluzione
                                            MEPC.184(59), ed un
                                            limite per il pH
                                            pari a 8,0.

      C.
 Utilizzo di                                Si utilizzano
biocarburanti                               combustibili definiti
                                            biocarburanti nella
                                            direttiva 2009/28/CE e
                                            che rispettano le
                                            pertinenti norme
                                            CEN e ISO.
                                            Restano fermi i limiti
                                            di tenore di zolfo
                                            previsti dall'articolo
                                            295 per le miscele di
                                            biocarburanti e
                                            combustibili per
                                            uso marittimo.

    
 
                              Sezione 6 
Rapporto per la comunicazione prevista all'articolo 296, comma 10-ter 
 
1. Ai fini  della  comunicazione  prevista  all'articolo  296,  comma
10-ter, si utilizza il seguente rapporto: 
 
 
  Rapporto di indisponibilita' di combustibile a norma (facsimile) 
 
 
Data: 
 
    

|=====|=====================|====|==================================|
|Campo|    Nome del campo   |Dati|         Note e istruzioni        |
|     |                     |    |          di compilazione         |
|=====|=====================|====|==================================|
|  1  |Nome della compagnia |    |Inserire il nome della compagnia  |
|     |della nave           |    |della nave                        |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  2  |Nome della Nave      |    |Inserire il nome della nave       |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  3  |Paese di bandiera    |    |Inserire il codice paese          |
|     |                     |    |come da ISO 3166                  |
|     |                     |    |(Un elenco dei codici e'          |
|     |                     |    |reperibile al seguente indirizzo) |
|     |                     |    |https://www.iso.org/obp/ui/#search|
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  4  |Numero IMO           |    |Inserire il numero identificativo |
|     |                     |    |IMO assegnato alla nave.          |
|     |                     |    |Inserire " ND" se non si dispone  |
|     |                     |    |di un numero identificativo IMO   |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  5  |Data prima           |    |Inserire la data in cui la nave ha|
|     |comunicazione        |    |ricevuto la prima comunicazione di|
|     |                     |    |dover effettuare un viaggio       |
|     |                     |    |comportante il transito nelle     |
|     |                     |    |acque di giurisdizione italiana   |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  6  |Luogo di prima       |    |Inserire il nome del porto in cui |
|     |comunicazione        |    |la nave ha ricevuto la prima      |
|     |                     |    |comunicazione di dover effettuare |
|     |                     |    |un viaggio comportante il transito|
|     |                     |    |nelle acque di giurisdizione      |
|     |                     |    |italiana                          |
|     |                     |    |Nota: se la nave ha ricevuto la   |
|     |                     |    |comunicazione in navigazione,     |
|     |                     |    |fornire le coordinate della nave  |
|     |                     |    |al momento della comunicazione    |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  7  |Nomi dei porti dopo  |    |Inserire i nomi di tutti i        |
|     |la prima             |    |successivi porti noti, che la nave|
|     |comunicazione        |    |dovra' scalare durante il viaggio |
|     |                     |    |pianificato, dopo aver ricevuto la|
|     |                     |    |comunicazione di dover effettuare |
|     |                     |    |un viaggio comportante il transito|
|     |                     |    |nelle acque di giurisdizione      |
|     |                     |    |italiana.                         |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  8  |Nome dell'ultimo     |    |Inserire il nome del porto        |
|     |porto prima          |    |precedente a quello di ingresso in|
|     |dell'ingresso in     |    |acque di giurisdizione italiana   |
|     |acque Italiane       |    |Nota: questo porto deve essere    |
|     |                     |    |riportato anche nel Campo 7       |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
|  9  |Nome del porto in cui|    |Inserire il nome del porto si e'  |
|     |si e' verificato il  |    |verificato il disservizio sul    |
|     |disservizio sul      |    |rifornimento di combustibile.     |
|     |rifornimento di      |    |Se non si e' trattato di un       |
|     |combustibile         |    |disservizio sul rifornimento      |
|     |                     |    |inserire "ND"                     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 10  |Nome del fornitore di|    |Immettere il nome del fornitore di|
|     |carburante che ha    |    |carburante previsto nel porto di  |
|     |originato il         |    |cui al campo 9 all'unita' che sta |
|     |disservizio          |    |attualmente riportando la non     |
|     |                     |    |conformita' del carburante        |
|     |                     |    |utilizzato.                       |
|     |                     |    |Se non si e' trattato di un       |
|     |                     |    |disservizio sul rifornimento      |
|     |                     |    |inserire "ND"                     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 11  |Numero di fornitori  |    |Inserire il numero dei fornitori  |
|     |contattati           |    |contattati nel porto indicato al  |
|     |                     |    |Campo 9 dove si e' verificato il  |
|     |                     |    |disservizio del rifornimento.     |
|     |                     |    |Se non si e' trattato di un       |
|     |                     |    |disservizio sul rifornimento      |
|     |                     |    |inserire "ND".                    |
|     |                     |    |Nota: si prega di inserire le     |
|     |                     |    |informazioni di contatto          |
|     |                     |    |dei fornitori                     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 12  |Data e orario stimati|    |Inserire data e ora stimate       |
|     |di arrivo nelle acque|    |di ingresso nelle acque di        |
|     |di giurisdizione     |    |giurisdizione Italiane            |
|     |Italiane             |    |Formato:anno/mese/giorno/ora      |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 13  |Contenuto di zolfo   |    |Inserire il contenuto di zolfo, in|
|     |del combustibile non |    |percentuale per massa (% m/m) del |
|     |conforme             |    |combustibile non conforme che     |
|     |                     |    |verra' usato all'ingresso e       |
|     |                     |    |durante le operazioni nelle acque |
|     |                     |    |di giurisdizione Italiana         |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 14  |Stima delle ore      |    |Inserire il numero di ore         |
|     |d'impiego del        |    |previsto durante le quali i motori|
|     |propulsore principale|    |principali funzioneranno con il   |
|     |                     |    |combustibile non conforme, nelle  |
|     |                     |    |acque di giurisdizione Italiana   |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 15  |Nome del primo porto |    |Inserire il nome del primo        |
|     |italiano di accosto  |    |porto italiano di accosto         |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 16  |E' disponibile       |    |Il primo porto italiano di accosto|
|     |combustibile conforme|    |avente disponibilita' di          |
|     |nel primo porto      |    |combustibile conforme?            |
|     |italiano?            |    |S: Si                             |
|     |                     |    |N: No                             |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 17  |Piano di rifornimento|    |La vostra nave ha pianificato il  |
|     |di combustibile      |    |rifornimento di combustibile a    |
|     |conforme nel primo   |    |norma nel primo porto italiano?   |
|     |porto italiano di    |    |S: Si                             |
|     |accosto?             |    |N: No                             |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 18  |Numero di fornitori  |    |Inserire il numero di fornitori   |
|     |contattati al primo  |    |contattati al primo porto di      |
|     |porto italiano       |    |accosto indicato nel Campo 15.    |
|     |                     |    |Nota: Se il Campo 17 e'           |
|     |                     |    |"S", allora inserire "ND".        |
|     |                     |    |Fornire informazioni di contatto  |
|     |                     |    |dei fornitori                     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 19  |Nome del secondo     |    |Inserire il nome del secondo porto|
|     |porto italiano di    |    |italiano di accosto.              |
|     |accosto              |    |Nota: Se il Campo 17 e'           |
|     |                     |    |"S", allora inserire "ND" /       |
|     |                     |    |Se il vostro successivo porto di  |
|     |                     |    |accosto non e' in Italia allora   |
|     |                     |    |inserire "Nessuno"                |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 20  |E' disponibile       |    |E' disponibile combustibile       |
|     |combustibile conforme|    |conforme nel secondo porto        |
|     |nel secondo porto    |    |italiano di accosto?              |
|     |italiano?            |    |S: Si                             |
|     |                     |    |N: No                             |
|     |                     |    |Nota: Se il Campo 17 e' "ND" o il |
|     |                     |    |campo 19 e' "Nessuno" allora      |
|     |                     |    |inserire "ND"                     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 21  |Piano di rifornimento|    |La nave ha pianificato il bunker  |
|     |di combustibile      |    |al secondo porto italiano?        |
|     |conforme, nel secondo|    |S: Si                             |
|     |porto italiano?      |    |N: No                             |
|     |                     |    |Nota: Se Campo 17 e' "ND" o il 19 |
|     |                     |    |e' "Nessuno allora inserire "ND"  |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 22  |Numero di fornitori  |    |Inserire il numero di fornitori   |
|     |contattati al secondo|    |contattati al secondo porto di    |
|     |porto italiano       |    |accosto al Campo 19               |
|     |                     |    |Nota: Se il Campo 19 e' "ND" o    |
|     |                     |    |"Nessuno" allora inserire "ND".   |
|     |                     |    |Nota: Prego fornire informazioni  |
|     |                     |    |di contatto dei fornitori         |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 23  |Data e orario stimati|    |Inserire data e ora stimate di    |
|     |di uscita dalle acque|    |uscita dalle acque di             |
|     |di giurisdizione     |    |giurisdizione Italiana            |
|     |Italiana             |    |Formato: anno/mese/giorno/ora     |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 24  |Sono stati presentati|    |Indicare se la compagnia indicata |
|     |analoghi rapporti    |    |al Campo 1 ha gia' presentato     |
|     |precedentemente?     |    |analoghi rapporti per qualsiasi   |
|     |                     |    |nave nei precedenti 12 mesi       |
|     |                     |    |S: Si                             |
|     |                     |    |N: No                             |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 25  |Numero di rapporti   |    |Inserire il numero di Rapporti di |
|     |presentati           |    |indisponibilita' presentati negli |
|     |                     |    |ultimi 12 mesi (Includere il      |
|     |                     |    |presente nel totale)              |
|     |                     |    |Nota: Se il Campo 24 e'           |
|     |                     |    |"N", allora inserire "1"          |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 26  |Funzionario della    |    |Inserire il nome di un funzionario|
|     |Societa' Armatrice   |    |della Societa' armatrice designato|
|     |Nome, e-mail e       |    |quale punto di contatto           |
|     |telefono             |    |(includendo il titolo, es: Dott,  |
|     |                     |    |Sig., Cap.,ecc.), l'email e il    |
|     |                     |    |telefono (includendo il prefisso  |
|     |                     |    |internazionale se non italiano)   |
|-----|---------------------|----|----------------------------------|
| 27  |Descrizione delle    |    |Fornire una descrizione delle     |
|     |azioni intraprese per|    |azioni intraprese per raggiungere |
|     |raggiungere la       |    |la conformita', eventuali         |
|     |conformita' ,        |    |ulteriori problemi, commenti o    |
|     |eventuali ulteriori  |    |altre informazioni afferenti alla |
|     |problemi, commenti o |    |situazione di non conformita'     |
|     |altre informazioni   |    |della nave ai requisiti per il    |
|     |                     |    |combustibile marino previsti nelle|
|     |                     |    |acque di giurisdizione italiana.  |
|     |                     |    |Nota: Si puo' scegliere di        |
|     |                     |    |allegare un documento separato che|
|     |                     |    |contenga tale descrizione         |
|     |                     |    |(formato pdf ).                   |
|     |                     |    |Se si sceglie di allegare un      |
|     |                     |    |documento separato, immettere     |
|     |                     |    |"allegato" in questo campo.       |
|     |                     |    |Se non si dispone di queste       |
|     |                     |    |informazioni, inserire "ND"       |
|=====|=====================|====|==================================|

    
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
Parte II 
Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura 
 
Sezione 1 
Combustibili liquidi 
  1. Gasolio, kerosene olio combustibile ed altri distillati leggeri,
medi e pesanti di petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1,  lettere
e) e h), paragrafo 2 lettera a), paragrafo 4, lettera a), paragrafo 5
lettera a) e sezione 2, paragrafo 1, lettere d), e), ed l)] 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                                  (8) 
 
 1 ) Solo per il gasolio 
 2 ) Il valore e' di 180 mg/kg per gli impianti di cui alla parte I, 
sezione 1, paragrafo 2 fino all'adeguamento. 
    
 3 ) Il metodo UNI E 09.10.024.0 e' utilizzato, in  via  transitoria,
fino alla pubblicazione del metodo 13131.
 4 ) Il metodo DIN 51527 e' utilizzato, in via transitoria, fino alla
pubblicazione del metodo EN 12766.
 5 ) Tale specifica e' riferita  solo  al  gasolio  e  si  applica  a
    
partire dal 1 gennaio 2008. 
 6 ) Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da avviare a 
successivo trattamento di centrifugazione, filtrazione e miscelazione
con idrocarburi e' consentito un contenuto massimo di acqua  pari  al
15% V/V 
    
 7 ) Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da avviare  a
successivo trattamento di centrifugazione, filtrazione e miscelazione
con idrocarburi e' consentito un contenuto  massimo  di  ceneri  pari
all'1,5% m/m
    
 
  2. Emulsioni acqua - bitumi  [parte  I,  sezione  1,  paragrafo  3,
lettera a)] 
 
 
    

=====================================================================
|                  |        |   Emulsioni    |  Emulsioni  | Metodi |
|                  |        |  acqua-bitumi  | acqua-altri |   di   |
|  Caratteristica  | Unita' |    naturali    |   bitumi    |analisi |
+==================+========+================+=============+========+
|Acqua             | %(m/m) |      ≤35%      |    ≤35%     |ISO 3733|
------------------+--------+----------------+-------------+--------+
_ _ _ _ _ASTM D _

|Zolfo             | %(m/m) |      ≤3%*      |   ≤3%*/**   |1552    |
+------------------+--------+----------------+-------------+--------+
|Nichel + Vanadio  | mg/kg  |     ≤450*      |    ≤230*    |1)      |


+------------------+--------+----------------+-------------+--------+

    
 
 1) Fino all'adozione di una metodica ufficiale da parte dei 
competenti organismi  di  normazione,  per  l'analisi  del  nichel  e
vanadio si applica un metodo di comprovata validita'  concordato  con
l'autorita' competente. Fino a tale data non si applica la  norma  EN
ISO 4259 per la trattazione dei risultati. 
* I valori limite sono riferiti all'emulsione tal quale. 
** Per emulsioni derivanti da greggi nazionali il valore e' ≤8%. 
 
 
  3. - Biodiesel [parte I, sezione  1,  paragrafo  1,  lettera  g)  e
sezione 2, paragrafo 1, lettera i)] 
    

=====================================================================
|                     |            |      Limiti      |             |
|                     |            |------------------|  Metodo di  |
|     Proprieta'      |   Unita'   | Minimo | Massimo |    prova    |
+=====================+============+========+=========+=============+
|                     |            |        |         |EN ISO 3104  |
|Viscosita' a 40 C    |   mm2/s    |  3,5   |   5,0   |ISO 3105     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Residuo carbonioso   |            |        |         |             |
|(a) (sul 10% residuo |            |        |         |             |
|distillazione)       |   %(m/m)   |   -    |  0,30   |EN ISO 10370 |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contenuto di ceneri  |            |        |         |             |
|solfatate            |   %(m/m)   |   -    |  0,02   |ISO 3987     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|                     |            |        |         |EN ISO       |
|Contenuto di acqua   |   mg/kg    |   -    |   500   |12937:2000   |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contaminazione       |            |        |         |             |
|totale*              |   mg/kg    |   -    |   24    |EN 12662     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Valore di acidita'   |  mgKOH/g   |        |  0,50   |EN 14104     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contenuto di estere  |            |        |         |             |
|(b)*                 |   %(m/m)   |  96,5  |         |EN 14103     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contenuto di         |            |        |         |             |
|monogliceridi        |   %(m/m)   |        |  0,80   |EN 14105     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contenuto di         |            |        |         |             |
|digliceridi          |   %(m/m)   |        |  0,20   |EN 14105     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Contenuto di         |            |        |         |             |
|trigliceridi *       |   %(m/m)   |        |   0,2   |EN 14105     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Glicerolo libero (c) |            |        |         |EN 14105 EN  |
|*                    |   %(m/m)   |        |  0,02   |14106        |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|CFPP (d)             |     °C     |        |         |UNI EN 116   |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Punto di scorrimento |            |        |         |             |
|(e)                  |     °C     |        |    0    |ISO 3016     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|                     |            |        |         |DIN          |
|                     |            |        |         |51900:1989   |
|                     |            |        |         |DIN 51900-   |
|                     |            |        |         |1:1998       |
|                     |            |        |         |DIN 51900-   |
|                     |            |        |         |2:1977       |
|Potere calorifico    |            |        |         |DIN 51900-   |
|inferiore (calcolato)|   MJ/kg    |   35   |         |3:1977       |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|                     |g iodio/100 |        |         |             |
|Numero di Iodio      |     g      |        |   130   |EN 14111     |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|                     |            |        |         |prEN ISO     |
|                     |            |        |         |20846        |
|                     |            |        |         |prEN ISO     |
|Contenuto di zolfo   |   mg/kg    |        |  10,0   |20884        |
+---------------------+------------+--------+---------+-------------+
|Slabilita'           |            |        |         |             |
|all'ossidazione 110°C|    ore     |  4,0   |    -    |EN 14112     |
+-------------------------------------------------------------------+
(a) Per ottenere il 10% residuo deve essere utilizzato il metodo ASTM
D 1160.
---------------------------------------------------------------------
(b) Non e' consentita l'aggiunta di esteri diversi da  quelli  propri
del biodiesel e di altre sostanze diverse dagli additivi.
---------------------------------------------------------------------
(c) In caso di controversia sul glicerolo libero, si deve  utilizzare
il EN 14105.
---------------------------------------------------------------------
(d) Per il biodiesel da  utilizzare  tal  quale,  il  limite  massimo
coincide con quello previsto dalla UNI 6579.
---------------------------------------------------------------------
(e) Il biodiesel destinato alla  miscelazione  con  oli  combustibili
convenzionali  non  deve  contenere   additivi   migliorativi   della
filtrabilita' a freddo.
---------------------------------------------------------------------
* In caso di controversia per la determinazione della  contaminazione
totale, del contenuto di esteri, del contenuto di trigliceridi e  del
glicerolo libero non si applica il criterio del 2R della UNI  EN  ISO
4259 rispetto al limite indicato in tabella.
---------------------------------------------------------------------

    
 
  4. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili  di
cui alla presente sezione  si  applicano  i  metodi  riportati  nelle
tabelle di cui ai paragrafi da 1 a  3  riferiti  alle  versioni  piu'
aggiornate. Salvo quanto diversamente disposto nei paragrafi 2  e  3,
la trattazione dei risultati delle misure e'  effettuata  secondo  la
norma EN ISO 4259. Per l'arbitrato e' utilizzato  il  metodo  EN  ISO
14596 - edizione 1998. 
 
 
Sezione 2 
Combustibili solidi 
1. Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi [parte
I, sezione 1, paragrafo 1, lettere o , p) e paragrafo 2, lettera e  ,
paragrafo 5, lettera d)] 
    

 ===================================================================
 |             |    |Mate-|      |     |     |                     |
 |             |    | rie |      |     |     |                     |
 |             |    |vola-|      |     |Umi- |                     |
 |             |    |tili |Ceneri|Zolfo|dita'|  Potere calorifico  |
 |    Tipo     |    | (b) | (b)  | (b) |(b)  |    inferiore (c)    |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |             |    |%    |%     |%    |%    | MJ/kg |             |
 +=============+====+=====+======+=====+=====+=======+=============+
 |             |    |     |      |     |     |       |             |
 |Coke metal-  |    |     |      |     |     |       | Coke metal- |
 |lurgico e da | 1  | ≤ 2 | ≤ 12 | ≤ 1 |≤ 12 |≥ 27,63|lurgico e da |
 |gas          |----+-----+------+-----+-----+-------|     gas     |
 |             | 2  |     | ≤ 10 |     |≤ 8  |       |             |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |Antracite,   |    |     |      |     |     |       | Antracite,  |
 |prodotti     |    |     |      |     |     |       |  prodotti   |
 |antracitosi e|    |     |      |     |     |       |antracitosi e|
 |loro miscele | 3  |≤ 13 | ≤ 10 | ≤ 1 |≤ 5  |≥ 29,31|loro miscele |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |Carbone da   |    |     |      |     |     |       | Carbone da  |
 |vapore       | 4  |≤ 40 | ≤ 16 | ≤ 1 |     |       |   vapore    |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |Agglomerati  |    |     |      |     |     |       | Agglomerati |
 |di lignite   | 5  |≤ 40 | ≤ 16 |≤ 0,5|≤ 15 |≥ 14,65| di lignite  |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |             |    |     |      |     |     |       |             |
 |Coke da      |7(a)|≤ 12 |      | ≤ 3 |     |       |   Coke da   |
 |petrolio     |----+-----+------+-----+-----+-------|  petrolio   |
 |             |8(d)|≤ 14 |      | ≤ 6 |     |≥ 29,31|             |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+
 |Norma per    |    | ISO | UNI  | UNI |UNI  |       |             |
 |l'analisi    |    | 562 | 7342 |7584 |7340 |       |  ISO 1928   |
 +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+

    
 (a) - per gli impianti di cui alla parte paragrafo 2 
    
 (b) - i valori rappresentano  limiti  massimi  come  percentuali  di
    
massa sul prodotto tal quale 
 (c) - valori minimi riferiti al prodotto tal quale 
 (d) - per gli impianti di cui alla parte I, paragrafo 5 
 
 
Sezione 3 
Caratteristiche delle emulsioni acqua - gasolio, acqua -  kerosene  e
acqua - olio combustibile 
 
  1. Emulsione acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillati
leggeri e medi di petrolio (parte I, sezione 1 paragrafo  1,  lettera
f) e sezione 2, paragrafo 1, lettera e) 
  1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui  al  punto  1  non
puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%. 
  1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate  con
l'aggiunta, in quantita' non superiore al  3%,  di  tensioattivi  non
contenenti composti del fluoro, del cloro  ne'  metalli  pesanti.  In
ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per  il  quale  e'
previsto un limite massimo di specifica nel  combustibile  usato  per
preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere  tale   che   il   contenuto   totale   di   questo   elemento
nell'emulsione, dedotta  la  percentuale  di  acqua,  non  superi  il
suddetto limite di specifica. 
  1.3 Le emulsioni di cui al punto  1  si  definiscono  stabili  alle
seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 20 °C  ±
1 °C e sottoposto a  centrifugazione  con  un  apparato  conforme  al
metodo ASTM D 1796 con una accelerazione  centrifuga  pari  a  30.000
m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa a pari a 3060) 
per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione  di  acqua  superiore
alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1,  paragrafo  1,
alla voce "Acqua e sedimenti". 
  1.4 In alternativa al  metodo  di  cui  al  comma  precedente,  per
verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia  luogo  a
separazione di acqua  superiore  alla  percentuale  consentita  dalla
parte II, sezione 1, paragrafo 1, alla voce "Acqua e sedimenti", puo'
essere utilizzato il metodo indicato all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane  e  delle  imposte
indirette del Ministero delle Finanze del 20 marzo 2000. 
  1.5  La  rispondenza  delle  emulsioni  ai  suddetti  requisiti  di
stabilita' e composizione deve essere certificata da  un  laboratorio
accreditato  secondo  le  norme  UNI-CEI  EN  45001  per   le   prove
sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere  conforme  alla
norma UNI CEI EN 15003 e deve valutare la competenza  dei  laboratori
secondo la norma UNI-CEI EN 42002. 
  2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri  distillati  pesanti
di petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettera i), paragrafo 2
lettera b), paragrafo 4 lettera b) e paragrafo 5 lettera b) e sezione
2, paragrafo 1, lettera m)] 
  2.1 il contenuto di acqua delle emulsioni di cui  al  punto  2  non
puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%. 
  2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate  con
raggiunta, in quantita' non superiore  al  3%,  di  tensioattivi  non
contenenti composti del fluoro, del cloro  ne'  metalli  pesanti.  In
ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per  il  quale  e'
previsto un limite massimo di specifica nel  combustibile  usato  per
preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve
essere  tale   che   il   contenuto   totale   di   questo   elemento
nell'emulsione, dedotta  la  percentuale  di  acqua,  non  superi  il
suddetto limite di specifica. 
  2.3 Le emulsioni di cui al punto  2  si  definiscono  stabili  alle
seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 50 °C  ±
1 °C e sottoposto a  centrifugazione  con  un  apparato  conforme  al
metodo ASTM D 1796 con una accelerazione  centrifuga  pari  a  30.000
m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per
15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua  superiore  alla
percentuale consentita alla parte II, sezione 1,  paragrafo  1,  alle
voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti". 
  2.4 in alternativa al  metodo  di  cui  al  comma  precedente,  per
verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia  luogo  a
separazione di acqua  superiore  alla  percentuale  consentita  dalla
parte II, sezione 1, paragrafo 1,  alle  voci  "Acqua  e  sedimenti",
"Acqua" e "Sedimenti". puo'  essere  utilizzato  il  metodo  indicato
all'articolo 1, comma 2, decreto direttoriale del Dipartimento  delle
dogane e delle imposte indirette del Ministero delle Finanze  del  20
marzo 2000. 
  La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di  stabilita'
e composizione deve essere certificata da un laboratorio  accreditato
secondo le norme UNI-CEI EN  45001  per  le  prove  sopraccitate.  Il
sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN  45003
e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI
EN 42002. 
 
 
Sezione 4 
Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni  di
utilizzo (parte I, sezione 1, paragrafo 1 lettera  n)  e  sezione  2,
paragrafo 1, lettera h)) 
 
  1. Tipologia e provenienza 
  a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; 
  b)  Materiale  vegetale  prodotto  da  trattamento   esclusivamente
meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole
non dedicate; 
  c) Materiale vegetale prodotto  da  interventi  selvicolturali,  da
manutenzione forestale e da potatura; 
  d) Materiale vegetale  prodotto  dalla  lavorazione  esclusivamente
meccanica  e  dal  trattamento  con  aria,  vapore  o   acqua   anche
surriscaldata di legno vergine e costituito  da  cortecce,  segatura,
trucioli, chips, refili e tondelli  di  legno  vergine,  granulati  e
cascami di legno vergine, granulati e  cascami  di  sughero  vergine,
tondelli, non contaminati da inquinanti; 
  e)  Materiale  vegetale  prodotto  da  trattamento   esclusivamente
meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli; 
  f) Sansa di oliva disolcata  avente  le  caratteristiche  riportate
nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse  vergini
con  n-esano  per   l'estrazione   dell'olio   di   sansa   destinato
all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purche'
i predetti trattamenti  siano  effettuati  all'interno  del  medesimo
impianto; tali requisiti, nel caso di  impiego  del  prodotto  al  di
fuori dell'impianto stesso di  produzione,  devono  risultare  da  un
sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3: 
    

=====================================================================
|                           |           |Valori minimi|  Metodi di  |
|      Caratteristica       |  Unita'   |  / massimi  |   analisi   |
+===========================+===========+=============+=============+
|                           |           |             |   ASTM D    |
|          Ceneri           |  %(m/m)   |    ≤ 4%     |   5142-98   |
+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
|                           |           |             |   ASTM D    |
|         Umidita'          |  %(m/m)   |    ≤ l5%    |   5142-98   |
+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
|          N-esano          |   mg/kg   |    ≤ 30     |  UNI 22609  |
+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
|Solventi organici clorurati|           |   assenti   |      *      |
+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
|                           |           |             |   ASTM D    |
|Potere calorifico inferiore|           |             |   5865-01   |
|                           |-----------+-------------+-------------+
|                           |   MJ/kg   |  ≥  15,700   |             |
+---------------------------+-----------+-------------+-------------+
(*) Nel  certificato  di  analisi  deve  essere  indicato  il  metodo
impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati
---------------------------------------------------------------------

    
  g)  Liquor  nero  ottenuto  nelle  cartiere  dalle  operazioni   di
lisciviazione del legno e  sottoposto  ad  evaporazione  al  fine  di
incrementarne  il  residuo  solido,   purche'   la   produzione,   il
trattamento  e  la  successiva  combustione  siano  effettuate  nella
medesima cartiera e purche' l'utilizzo di tale  prodotto  costituisca
una misura per la  riduzione  delle  emissioni  e  per  il  risparmio
energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale; 
  ((h) prodotti greggi  o  raffinati  costituiti  prevalentemente  da
gliceridi di origine animale  qualificati  dal  regolamento  (CE)  n.
1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n.  142/2011  del
25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014  del  3
giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti
di origine animale o prodotti derivati che  e'  possibile  utilizzare
nei processi di combustione, purche': 
  siano applicati  i  metodi  di  trasformazione,  le  condizioni  di
combustione e le  altre  condizioni  prescritti  per  l'uso  di  tali
materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011  del  25
febbraio 2011, modificato dal regolamento  (UE)  n.  592/2014  del  3
giugno 2014, e da successivi regolamenti  attuativi  del  regolamento
(CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009; 
  i materiali rispettino i  valori  limite  previsti  dalla  seguente
tabella: 
    


=====================================================================
|                          |    Unita' di   |  Valori   | Metodo di |
|        Proprieta'        |     misura     |  limite   |   prova   |
+==========================+================+===========+===========+
|Densita' a 15 °C          |    (kg/m³)     |  850-970  | ISO 6883  |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Densita' a 60 °C          |    (kg/m³)     |  820-940  |   3675    |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Viscosita' a 50 °C        |     (cST)      | Max. 100  |   3104    |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Contenuto di acqua        |     (%m/m)     |  Max. 1   |   12937   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Ceneri                    |     (%m/m)     | Max. 0.05 | ISO 6884  |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Sedimenti totali          |    (mg/kg)     |Max. 1.500 |ISO 10307-1|
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Potere Calorifico         |                |           |           |
|Inferiore                 |    (MJ/kg)     |  Min. 33  |ASTM-D 240 |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Punto di infiammabilita'  |       °C       | Min. 120  | ISO 15267 |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Stabilita' all'ossidazione|                |           |           |
|110°C                     |      (h)       |  Min. 4   | ISO 6886  |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Residuo carbonioso        |     (%m/m)     | Max. 1,5  |   10370   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Acidita' forte (SAN)      |   (mgKOH/g)    |    LR     |ASTM-D 664 |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Zolfo                     |     mg/kg      | Max. 200  |   20884   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Solventi organici         |                |           |  EN ISO   |
|clorurati                 |     mg/kg      |    LR     |   16035   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Solventi idrocarburici    |                |           |UNI EN ISO |
|(Esano)                   |     mg/kg      | Max. 300  |   9832    |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+

    
 
  LR:  il  valore  rilevato  deve  essere  inferiore  al  limite   di
rilevabilita' specifico per il metodo di analisi indicato 
 
  L'utilizzo di tali materiali come combustibili e' in tutti  i  casi
escluso negli impianti termici  civili  di  cui  alla  parte  quinta,
titolo II, del presente decreto.)) 
 
  1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati  nel  paragrafo  1
derivino da processi direttamente destinati alla  loro  produzione  o
ricadano nelle esclusioni  dal  campo  di  applicazione  della  parte
quarta del presente  decreto,  la  possibilita'  di  utilizzare  tali
biomasse secondo le  disposizioni  della  presente  parte  quinta  e'
subordinata  alla  sussistenza   dei   requisiti   previsti   per   i
sottoprodotti dalla precedente parte quarta. 
  2. Condizioni di utilizzo 
  2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo  1
puo' essere effettuata  attraverso  la  combustione  diretta,  ovvero
previa pirolisi o gassificazione. 
  2.2 Modalita' di combustione 
  Al fine di garantire il rispetto dei  valori  limite  di  emissione
previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono  essere
assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso: 
  a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se
la potenza termica nominale di ciascun singolo  impianto  di  cui  al
titolo I o di ciascun  singolo  focolare  di  cui  al  titolo  II  e'
inferiore o uguale a 1 MW); 
  b) il controllo della combustione, anche  in  fase  di  avviamento,
tramite la misura e la registrazione in  continuo,  nella  camera  di
combustione, della  temperatura  e  del  tenore  di  ossigeno,  e  la
regolazione   automatica   del   rapporto   aria/combustibile    (non
obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli  impianti
di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun  singolo
impianto e' inferiore o uguale a 3 MW); 
  c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile  gassoso  o
liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e  per
gli impianti di cui al titolo I se la  potenza  termica  nominale  di
ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 6 MW); 
  d) la misurazione e la registrazione  in  continuo,  nell'effluente
gassoso, della temperatura e delle  concentrazioni  di  monossido  di
carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria
per gli impianti di cui al titolo II e per gli  impianti  di  cui  al
titolo I se la potenza termica nominale complessiva  e'  inferiore  o
uguale a 6 MW). La misurazione  in  continuo  del  tenore  di  vapore
acqueo puo' essere omessa se  l'effluente  gassoso  campionato  viene
essiccato prima dell'analisi; 
  e) la misurazione e la registrazione  in  continuo,  nell'effluente
gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e  carbonio  organico
totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II  e  per
gli impianti di cui al  titolo  I  se  la  potenza  termica  nominale
complessiva e' inferiore o uguale a 20 MW); 
  f) la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione
negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici
valori limite di emissione, ove non sia prevista  la  misurazione  in
continuo. 
  3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui  al  paragrafo
1, lettera f) 
  3.1. La denominazione "sansa di oliva disolcata", la  denominazione
e l'ubicazione dell'impianto di  produzione,  l'anno  di  produzione,
nonche'  il  possesso  delle  caratteristiche  di  cui  alla  tabella
riportata al paragrafo 1 devono figurare: 
  a) in caso di imballaggio, su  apposite  etichette  o  direttamente
sugli imballaggi; 
  b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento. Nel
caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg  e'
ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento. 
  Un  esemplare  dei  documenti  di  accompagnamento,  contenente  le
informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve  essere
accessibile agli organi di controllo. 
  3.2. Le etichette o i dati  stampati  sull'imballaggio,  contenenti
tutte le informazioni prescritte, devono essere  bene  in  vista.  Le
etichette devono  essere  inoltre  fissate  al  sistema  di  chiusura
dell'imballaggio. Le informazioni devono  essere  redatte  almeno  in
lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e  devono  essere
nettamente separate da altre eventuali  informazioni  concernenti  il
prodotto. 
  3.3. In caso  di  prodotto  imballato,  l'imballaggio  deve  essere
chiuso con un  dispositivo  o  con  un  sistema  tale  che,  all'atto
dell'apertura,  il  dispositivo  o   il   sigillo   di   chiusura   o
l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. 
 
 
Sezione 5 
Caratteristiche e condizioni di utilizzo  degli  idrocarburi  pesanti
derivanti  dalla  lavorazione  del  greggio  (parte  I,  sezione   1,
paragrafo 4, lettera d)) 
 
  1. Provenienza 
  Gli idrocarburi pesanti devono derivare dai processi di lavorazione
del greggio (distillazione, processi di conversione e/o estrazione) 
  2. Caratteristiche degli idrocarburi pesanti e metodi di misura. 
  Gli idrocarburi pesanti devono avere le  seguenti  caratteristiche,
da misurare con i pertinenti metodi: 
 
 
    

         +---------------------+-------------+-------------+
         |                     |             |  Metodi di  |
         |                     |             |   misura    |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |Potere calorifico    |             |             |
         |inferiore sul tal    | min. 35.000 |             |
         |quale                |    kJ/kg    |             |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |Contenuto di ceneri  |in massa max | UNI EN ISO  |
         |sul tal quale        |     1%      |    6245     |
         +---------------------+-------------+-------------+
         |Contenuto di zolfo   |in massa max | UNI EN ISO  |
         |sul tal quale        |     10%     |    8754     |
         +---------------------+-------------+-------------+

    
 
 
  3. Condizioni di impiego: 
  Gli  idrocarburi  pesanti  possono  essere  impiegati  solo  previa
gassificazione per l'ottenimento di gas di sintesi  e  alle  seguenti
condizioni: 
  3.1 Il gas di sintesi puo'  essere  destinato  alla  produzione  di
energia elettrica in cicli combinati o nella combustione diretta  (in
caldaie e/o forni), in impianti  con  potenza  termica  nominale  non
inferiore a 50 MW localizzati nel comprensorio industriale in cui  e'
prodotto. A tal fine si fa riferimento alla potenza termica  nominale
di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti  sono
considerati, ai sensi dell'articolo  273,  comma  9,  come  un  unico
impianto. 
  3.2 Gli impianti di Lui al punto 3.1 devono essere  attrezzati  per
la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso
in atmosfera, della temperatura, del tenore volumetrico di  ossigeno,
del tenore di vapore acqueo e delle concentrazioni  di  monossido  di
carbonio e degli ossidi di azoto;  la  misurazione  in  continuo  del
tenore di vapore acqueo puo' essere  omessa  se  l'effluente  gassoso
campionato viene essiccato prima dell'analisi. 
  3.3 I valori limite di emissione nell'effluente  gassoso  derivante
dalla combustione del gas  di  sintesi  in  ciclo  combinato  per  la
produzione di energia elettrica, riferiti ad un tenore volumetrico di
ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%, sono i seguenti: 
 
 
    

           +-------------------+-------------------------+
           |a) Polveri totali  |10 mg/Nm3 (1)            |
           +-------------------+-------------------------+
           |b) Ossidi di azoto |                         |
           |(espressi come NO2)|70 mg/Nm3 (1)            |
           +-------------------+-------------------------+
           |c) Ossidi di zolfo |                         |
           |(espressi come SO2)|60 mg/Nm3 (1)            |
           +-------------------+-------------------------+
           |d) Monossido di    |50 mg/ Nm3 (1) (come     |
           |carbonio           |valore medio giornaliero)|
           +-------------------+-------------------------+
    
 
(1) I valori limite sono riferiti  al  volume  di  effluente  gassoso
secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa 
 
  3.4 i valori limite di emissione nell'effluente  gassoso  derivante
dalla combustione del gas di sintesi in forni e caldaie, non  facenti
parte dei cicli combinati,  riferiti  ad  un  tenore  volumetrico  di
ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 3%, sono i seguenti: 
 
 
    

           +-------------------+-------------------------+
           |a) Polveri totali  |30 mg/Nm3 (1)            |
           +-------------------+-------------------------+
           |b) Ossidi di azoto |                         |
           |(espressi come NO2)|200 mg/Nm3 (1)           |
           +-------------------+-------------------------+
           |c) Ossidi di zolfo |                         |
           |(espressi come SO2)|180 mg/Nm3 (1)           |
           +-------------------+-------------------------+
           |d) Monossido di    |150 mg/ Nm3 (1) (come    |
           |carbonio           |valore medio giornaliero)|
           +-------------------+-------------------------+
    
 
(1) I valori limite sono riferiti  al  volume  di  effluente  gassoso
secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa. 
 
 
Sezione 6 
Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas (parte I, sezione
paragrafo 1, lettera r) e sezione 2, paragrafo 1, lettera n)) 
 
  1. Provenienza: 
  Il   biogas   deve   provenire   dalla   fermentazione   anaerobica
metanogenica di sostanze organiche, quali per  esempio  effluenti  di
allevamento, prodotti agricoli o borlande di  distillazione,  purche'
tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della  parte  quarta
del presente decreto. In particolare  non  deve  essere  prodotto  da
discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a  matrice  organica.  Il
biogas derivante dai rifiuti puo' essere utilizzato con le  modalita'
e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti. 
  2. Caratteristiche 
  I  biogas  deve  essere  costituito  prevalentemente  da  metano  e
biossido  di  carbonio  e  con  un  contenuto  massimo  di   composti
solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1%
v/v. 
  3. Condizioni di utilizzo 
  3.1 L'utilizzo del biogas e' consentito nel  medesimo  comprensorio
in cui tale biogas e' prodotto. 
  3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono  essere  effettuati
controlli almeno annuali dei valori di  emissione  ad  esclusione  di
quelli per cui e' richiesta la misurazione  in  continuo  di  cui  al
punto 3.3. 
  3.3 Se la potenza termica nominale complessiva e' superiore a 6 MW,
deve essere effettuata la misurazione  e  registrazione  in  continuo
nell'effluente gassoso del  tenore  volumetrico  di  ossigeno,  della
temperatura, delle concentrazioni del monossido  di  carbonio,  degli
ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in  continuo  del
tenore di vapore acqueo puo' essere  omessa  se  l'effluente  gassoso
campionato viene essiccato prima dell'analisi). 
 
  Sezione 7 
  CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE Parte
I, sezione 1, paragrafo 10 
 
  La provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo  del
CSS-Combustibile sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  62
del 14 marzo 2013. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 205, ha disposto (con l'art. 2, comma
6) che "Nell'allegato X alla parte quinta del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, Parte II,  sezione  1,  paragrafo  I,  i  valori
relativi allo zolfo, indicati nelle  colonne  2,  4,  6  e  10  della
tabella, sono sostituiti dal seguente: "1"". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  3,  comma
29, lettera l)) che "nella parte I, sezione 3, nelle ultime tre righe
delle Tabelle II e IV, ultima colonna: sostituire i tenori massimi di
zolfo indicati con "1" "3" e "4" con i seguenti: "1,0" 3,0" e "4,0"". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.Lgs. 16 luglio 2014, n. 112 ha disposto (con l'art.  1,  comma
4, lettera c)) che "alla sezione 3, paragrafi 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5  la
parola: "APAT" e' sostituita dalla seguente: "ISPRA"".