Art. 100 Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di societa' commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica Italiana (art. 5, d.m. 27 maggio 2005) 1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente capo, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione: a) Certificazione di qualita' di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a); b) Per i requisiti di ordine generale: b.1) documenti relativi alla societa': - certificato di iscrizione al registro unico delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituito presso le camere di commercio, completo di attestazione antimafia; - certificato della cancelleria fallimentare, attestante l'insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attivita' e l'inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; - dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarita', definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana, di inesistenza di irregolarita' in materia di contribuzioni sociali, di inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici, nonche' di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione, di cui all'articolo 38, comma 1, lettere e), f), g), h) ed i), del codice; b.2) documenti relativi ai soggetti (legali rappresentanti, amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto): - certificato di cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, o dichiarazione sostitutiva. Nel caso di soggetti che abbiano cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea, al certificato deve essere unita, a cura del soggetto interessato, la traduzione in lingua italiana. Nel caso di soggetti che abbiano la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, il soggetto interessato deve provvedere in modo analogo, unendo inoltre copia della documentazione comprovante la regolarita' della presenza nel territorio nazionale ai fini della prestazione lavorativa; - dichiarazione sostitutiva concernente l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; - dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza a proprio carico di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, anche nel caso di sussistenza del beneficio della non menzione. In ogni caso vanno indicate le eventuali condanne riportate, la data della sentenza e l'Autorita' giudiziaria che le ha emesse, segnalando se e' stata concessa amnistia, condono giudiziale, indulto, non menzione, anche se nulla risulta sul casellario giudiziario. Nel caso di soggetti aventi cittadinanza di altro Stato, la dichiarazione deve concernere anche l'inesistenza o la eventuale esistenza di analoghe delibazioni da parte della locale giurisdizione penale, o autorita' corrispondente; c) Per i requisiti di ordine speciale: c.1) adeguata capacita' economica e finanziaria: - bilanci consolidati relativi agli ultimi tre anni, in copia autentica. Ai bilanci deve essere unita una relazione di analisi e di commento, rilasciata nella forma di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da societa' di revisione contabile, autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni, o da commercialista iscritto all'albo professionale, che assumono responsabilita' solidale con il legale rappresentante dell'impresa, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 189, comma 2, lettere a) e b), del codice; c.2) adeguata idoneita' tecnica ed organizzativa: - il possesso di detta idoneita' e' dimostrato, sino alla copertura del requisito richiesto all'articolo 189, comma 3, del codice, dai certificati lavori di cui all'allegato XXII al codice, indicati dal contraente generale e acquisiti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il casellario informatico di cui all'articolo 8, ovvero tramite i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b); c.3) adeguato organico tecnico e dirigenziale: - estratto autentico del libro unico del lavoro, comprensivo della copia dei contratti di collaborazione ivi registrati, attestante la presenza in organico, con riferimento alla qualificazione richiesta, dei dirigenti dell'impresa, dei direttori tecnici e dei responsabili di cantiere o di progetto. Per i responsabili di cantiere o di progetto non presenti in organico, deve essere esibita copia autentica del contratto di incarico professionale in atto; - per la dimostrazione dell'esperienza e professionalita' tecnica acquisita dai soggetti interessati (direttori tecnici, responsabili di cantiere e responsabili di progetto), certificati lavori attestanti il soggetto preposto, ovvero, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dagli interessati, attestante le esperienze acquisite in qualita' di responsabile di cantiere o di progetto, come da modello in allegato F; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dai direttori tecnici, responsabili di cantiere o di progetto attestante l'unicita' dell'incarico, come da modello in allegato F; - certificato del titolo di studio dei direttori tecnici in conformita' dell'articolo 87, comma 2, primo periodo. Nel caso di titolo di studio conseguito in Stati non appartenenti all'Unione Europea, deve essere unita la documentazione comprovante il possesso del titolo abilitativo richiesto dalla normativa vigente nella Repubblica italiana. 2. Per la qualificazione delle societa' commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui al comma 1, lettera b.2), si riferiscono al direttore tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto e a tutti i soci se si tratta di societa' in nome collettivo; al direttore tecnico, ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto e a tutti gli accomandatari se si tratta di societa' in accomandita semplice; al direttore tecnico ai responsabili di cantiere, ai responsabili di progetto ed agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di societa' o di consorzio. 3. In caso di possesso, da parte del richiedente, della attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la dimostrazione del possesso dei requisiti generali puo' essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti indicati dall'articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).
Note all'art. 100 - Il testo dell'art. 2188 del codice civile e' il seguente: “Art. 2188 (Registro delle imprese) - E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro e' pubblico.” - Il testo dell'art. 38, comma 1, lett. e) f) g) h) i), del citato decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: “Art. 38 (Requisiti di ordine generale) - 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) - d) (omissis) e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attivita' professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;” - Il testo dell'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, recante “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita”, pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1956, n. 327, e' il seguente: “Art. 3 - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o piu' Province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.” - Il testo dell'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575, recante “Disposizioni contro la mafia”, pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1965, n. 138, e' il seguente: “Art. 10 - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.” - Per il testo dell'art. 444 c.p.p., si veda nelle Note all'art. 64. - Il testo dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”, pubblicato sulla G.U. 20/2/2001 n. 42, S.O., e' il seguente: “Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta') - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R) .” - Per il testo dell'art. 189, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 98.