Art. 100 (L)
Competenza  del  presidente  della giunta regionale (legge 3 febbraio
                        1974, n. 64, art. 25)

  1.  Qualora  il  reato  sia estinto per qualsiasi causa, la Regione
ordina,   con  provvedimento  definitivo,  sentito  l'organo  tecnico
consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di
esse  eseguite  in  violazione  delle norme del presente capo e delle
norme  tecniche  di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di
modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
  2. In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.