Art. 100. 
 
  Il titolo dell'opera, quando individui  l'opera  stessa,  non  puo'
essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell'autore. 
 
  Il divieto non si estende ad opere che siano di specie o  carattere
cosi' diverso da risultare esclusa ogni possibilita' di confusione. 
 
  E' vietata egualmente, nelle  stesse  condizioni,  la  riproduzione
delle rubriche che siano adoperate nella pubblicazione  periodica  in
modo  cosi'  costante  da  individuare  l'abituale  e  caratteristico
contenuto della rubrica. 
 
  Il titolo del giornale, delle  riviste  o  di  altre  pubblicazioni
periodiche non puo' essere riprodotto in  altre  opere  della  stessa
specie o carattere, se non  siano  decorsi  due  anni  da  quando  e'
cessata la pubblicazione del giornale.