(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 100)
                 Art. 100. (Art. 14 del Testo Unico) 
                         DIMENSIONI STRISCE 

 
  La larghezza delle strisce longitudinali  continue  e  discontinue,
non deve essere inferiore a cm. 12 (fig. 107). 
  La distanza fra due strisce longitudinali affiancate deve essere di
cm. 12 (fig. 107). 
  La larghezza dette strisce trasversali, continue e discontinue  non
deve essere mai inferiore a cm. 30 (fig. 107). 
  Le linee discontinue longitudinali sono costituite da  segmenti  di
striscia della stessa lunghezza, separate da intervalli uniformi. Per
la determinazione della lunghezza dei  segmenti  e  di  quella  degli
intervalli deve essere fatto riferimento alla  velocita'  predominane
dei veicoli sulle strade. 
  Nelle strade extraurbane e nelle condizioni normali di circolazione
i segmenti devono essere lunghe m. 3,00 e gli intervalli m. 4,50. Ove
lo sviluppo plano-altimetrico lo consenta,  delle  lunghezze  possono
essere aumentate fino ad un massimo di m. 4,5 per  i  segmenti  e  m.
7,50 per gli intervalli (fig. 108). 
  Nelle autostrade, sia urbane  che  extraurbane,  le  lunghezze  dei
segmenti e degli intervalli potranno essere diversamente  commisurate
alla velocita' predominante, fino ad un massimo di m. 10, sia  per  i
segmenti che per gli intervalli.