Art. 100. Attribuzione di insegnamenti nelle facolta' o corsi di laurea di nuova istituzione Per le facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione il consiglio di facolta' o il comitato ordinatore, per il caso di istituzione di nuove facolta' ovvero per il caso in: cui il numero dei professori ordinari di una facolta' sia inferiore a tre, con la partecipazione in tale ultimo caso anche di tutti i professori che hanno titolo a partecipare al consiglio di facolta', provvedono all'attribuzione degli insegnamenti secondo i seguenti criteri: a) mediante utilizzazione a domanda dei componenti del comitato ordinatore per lo svolgimento di un insegnamento in sostituzione di quello di titolarita', purche' ricompreso nei limiti di affinita' di cui al precedente art. 9; b) ove non sia possibile attivare nelle nuove facolta' tutti gli insegnamenti previsti con l'utilizzazione sostitutiva di cui alla lettera precedente mediante l'affidamento, per non piu' di un triennio dall'attivazione dei corsi, di insegnamenti ai professori universitari di ruolo, anche di altre facolta' o Universita', purche' titolari di discipline comprese nel medesimo raggruppamento concorsuale. La relativa delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti deve dare ragione delle valutazioni comparative operate ai fini della scelta. Gli insegnamenti conferiti sono retribuiti nella medesima misura prevista dal successivo art. 114; c) mediante trasferimento, con modalita' analoghe a quelle previste per i professori di ruolo, di docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per professore associato; d) ove non sia possibile provvedere, attraverso le modalita' di cui alle lettere precedenti, all'attivazione degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni di corso, mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalita' di cui al precedente art. 25 e previo nulla-osta del Ministro della pubblica istruzione. Per la facolta' o i corsi di laurea di nuova istituzione i concorsi per posti di docente ordinario ed associato possono essere banditi anche in deroga alla periodicita' biennale prevista dall'art. 2, sentito il Consigli universitario nazionale.