Art. 100 
           Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali 
 
  1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 54  si  applica  anche
per le plusvalenze delle  azioni  o  quote  alienate  a  norma  degli
articoli 2357, quarto comma, 2357-bis,  secondo  comma,  e  2359-bis,
terzo  comma,  del  codice  civile  e  a  norma  del  settimo   comma
dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato
dall'articolo 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281. 
 
          Nota all'art. 100:
            Si  trascrive  il testo del settimo comma dell'art. 5 del
          decreto-legge  8  aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative
          al  mercato  mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli
          azionari),  come  sostituito  dalla legge 4 giugno 1985, n.
          281   (Disposizioni   sull'ordinamento   della  Commissione
          nazionale   per   le   societa'   e  la  borsa;  norme  per
          l'identificazione   dei  soci  delle  societa'  con  azioni
          quotate  in  borsa e delle societa' per azioni esercenti il
          credito;  norme  di  attuazione delle direttive CEE 79/279,
          80/390  e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari
          e disposizioni per la tutela del risparmio):
            "Per   i  redditi  netti  e  per  plusvalenze  realizzati
          rispettivamente  per  effetto  di  alienazione  di azioni o
          quote  effettuate  in  ottemperanza alle norme del presente
          articolo  e  nei  termini  ivi  stabiliti  di  applicano le
          disposizioni  dell'art. 54 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597".