(Norme-art. 100)
                              Art. 100 
          (Trasmissione degli atti in caso di impugnazione) 
  1. Quando e' impugnato un  provvedimento  concernente  la  liberta'
personale, la cancelleria o la segreteria dell'autorita'  giudiziaria
procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice  competente
gli atti necessari per  decidere  sull'impugnazione,  con  precedenza
assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo
alla  ricezione  dell'avviso  della  proposizione   dell'impugnazione
previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice.