Art. 100 
 
 
                  Modifiche alla legge fallimentare 
 
  1. Al quarto comma dell'articolo 195 della legge fallimentare, dopo
le parole «disponga la liquidazione», sono inserite le seguenti:  «o,
se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai
sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE». 
  2. All'articolo 237 della legge fallimentare e' aggiunto, in  fine,
il  seguente  comma:  «Nel  caso  di  risoluzione,  si  applicano  al
commissario  speciale  di  cui  all'articolo  37   del   decreto   di
recepimento  della  direttiva  2014/59/UE  e  alle  persone  che   lo
coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli
articoli 228, 229 e 230.». 
  3. L'articolo  240  della  legge  fallimentare  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 240. (Costituzione di parte civile).- 1.  Il  curatore,  il
commissario giudiziale, il commissario liquidatore e  il  commissario
speciale di cui all'articolo 37  del  decreto  di  recepimento  della
direttiva   2014/59/UE   possono   costituirsi   parte   civile   nel
procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo,  anche
contro il fallito. 
    2. I creditori possono costituirsi parte civile nel  procedimento
penale per bancarotta fraudolenta quando manca  la  costituzione  del
curatore, del commissario giudiziale, del commissario  liquidatore  o
del commissario speciale  di  cui  all'articolo  37  del  decreto  di
recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far  valere
un titolo di azione propria personale.». 
 
          Note all'art. 100: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  195  della  legge
          fallimentare (R.D. n. 267 del 1942),  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art.  195.  (Accertamento  giudiziario   dello   stato
          d'insolvenza    anteriore    alla    liquidazione    coatta
          amministrativa). - Se un'impresa  soggetta  a  liquidazione
          coatta amministrativa  con  esclusione  del  fallimento  si
          trova in stato di insolvenza, il tribunale del  luogo  dove
          l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o piu'
          creditori,  ovvero  dell'autorita'  che  ha  la   vigilanza
          sull'impresa o di questa stessa, dichiara  tale  stato  con
          sentenza.   Il   trasferimento   della   sede    principale
          dell'impresa intervenuto nell'anno  antecedente  l'apertura
          del procedimento, non rileva ai fini della competenza. 
              Con la stessa sentenza o con successivo decreto  adotta
          i  provvedimenti   conservativi   che   ritenga   opportuni
          nell'interesse  dei   creditori   fino   all'inizio   della
          procedura di liquidazione. 
              Prima  di  provvedere  il  tribunale  deve  sentire  il
          debitore,  con  le  modalita'  di  cui   all'art.   15,   e
          l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa. 
              La sentenza e' comunicata entro  tre  giorni,  a  norma
          dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorita'
          competente  perche'  disponga  la  liquidazione  o,  se  ne
          ritiene   sussistenti   i   presupposti,   l'avvio    della
          risoluzione ai  sensi  del  decreto  di  recepimento  della
          direttiva 2014/59/UE. Essa e' inoltre notificata, affissa e
          resa pubblica nei modi  e  nei  termini  stabiliti  per  la
          sentenza dichiarativa di fallimento. 
              Contro  la  sentenza  predetta  puo'  essere   proposto
          reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18
          e 19. 
              Il  tribunale  che   respinge   il   ricorso   per   la
          dichiarazione d'insolvenza provvede con  decreto  motivato.
          Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'art. 22. 
              Il  tribunale  provvede  su  istanza  del   commissario
          giudiziale  alla  dichiarazione  d'insolvenza  a  norma  di
          questo  articolo  quando  nel  corso  della  procedura   di
          concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione
          coatta amministrativa, con esclusione  del  fallimento,  si
          verifica la cessazione della procedura e sussiste lo  stato
          di insolvenza. Si applica in ogni caso il  procedimento  di
          cui al terzo comma. 
              Le disposizioni di questo  articolo  non  si  applicano
          agli enti pubblici.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 237 del citato  decreto
          legislativo n. 267 del 1942, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art.  237.  (Liquidazione  coatta  amministrativa).  -
          L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma
          degli articoli 195 e 202 e' equiparato  alla  dichiarazione
          di fallimento ai fini dell'applicazione delle  disposizioni
          del presente titolo. 
              Nel  caso  di  liquidazione  coatta  amministrativa  si
          applicano al commissario liquidatore le disposizioni  degli
          articoli 228 e 229, e 230. 
              Nel caso di risoluzione, si  applicano  al  commissario
          speciale di cui all'art.  37  del  decreto  di  recepimento
          della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano
          nell'amministrazione della procedura le disposizioni  degli
          articoli 228, 229 e 230.".