Art. 100. Indennita' ufficiale polizia giudiziaria 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, si conferma, per i dirigenti medici e veterinari, la vigenza dell'art. 52 del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 (indennita' ufficiale di polizia giudiziaria) e, per i dirigenti sanitari, la vigenza dell'art. 60, comma 1, settimo alinea, (Costituzione del fondo) e del correlato art. 72, comma 1, lett.cc) (Disapplicazioni) del C.C.N.L. del 5 dicembre 1996, I° biennio economico, dell'Area III. 2. Alla corresponsione della indennita' di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro). 3. Ferma restando la corresponsione per dodici mensilita', l'indennita' di cui al presente articolo e' rideterminata in euro 80,00 mensili lordi, a decorrere dal primo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente C.C.N.L..