Art. 100 
 
    Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro 
 
  1. In via eccezionale,  al  fine  di  contrastare  e  contenere  la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data  di  cessazione  dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio  dei  Ministri,  per  far
fronte all'emergenza epidemiologica  e  al  fine  di  assicurare  una
tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza  nei luoghi  di
lavoro nel processo di riavvio delle attivita' produttive e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2020,  in  base  a  quanto  stabilito  dalla
Convenzione  concernente  gli  obiettivi  assegnati   all'Ispettorato
Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta  tra  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche  sociali  e  il  Direttore  dell'Ispettorato
Nazionale del lavoro, in data  25  novembre  2019,  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre  che
dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  anche  del   Comando   dei
Carabinieri  per  la  Tutela  del  Lavoro   e   delle   articolazioni
dipendenti, limitatamente al personale gia'  in  organico,  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e  del
decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.