Art. 101.
                           Norma di rinvio
  1.  Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze,
garantiscono  i  diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso
la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti
della normativa vigente in materia.
  2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di
qualita' predeterminati e adeguatamente resi pubblici.
  3.  Agli  utenti e' garantita, attraverso forme rappresentative, la
partecipazione  alle  procedure di definizione e di valutazione degli
standard di qualita' previsti dalle leggi.
  4.  La  legge  stabilisce per determinati enti erogatori di servizi
pubblici  l'obbligo  di  adottare, attraverso specifici meccanismi di
attuazione  diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei
servizi.