ART. 101
         (criteri generali della disciplina degli scarichi)

   1.  Tutti  gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto
degli  obiettivi  di  qualita'  dei  corpi  idrici  e devono comunque
rispettare  i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza
del  presente  decreto.  L'autorizzazione puo' in ogni caso stabilire
specifiche  deroghe  ai  suddetti  limiti e idonee prescrizioni per i
periodi  di  avviamento  e  di arresto e per l'eventualita' di guasti
nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno
alle condizioni di regime.
   2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della
loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle
migliori   tecniche   disponibili,  definiscono  i  valori-limite  di
emissione,  diversi  da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza
del  presente  decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia
in  quantita'  massima per unita' di tempo in ordine ad ogni sostanza
inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non
possono  stabilire  valori  limite meno restrittivi di quelli fissati
nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:
    a)  nella  Tabella  1, relativamente allo scarico di acque reflue
urbane in corpi idrici superficiali;
    b)  nella  Tabella  2, relativamente allo scarico di acque reflue
urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
    c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
    d)  nelle  Tabelle  3  e  4,  per  quelle sostanze indicate nella
Tabella 5 del medesimo Allegato.
   3.  Tutti  gli  scarichi,  ad  eccezione  di quelli domestici e di
quelli  ad  essi  assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono
essere  resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorita'
competente  per  il  controllo nel punto assunto a riferimento per il
campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4,
va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in
tutti  gli  impluvi  naturali,  le  acque superficiali e sotterranee,
interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
   4.  L'autorita'  competente  per  il  controllo  e' autorizzata ad
effettuare   tutte   le   ispezioni   che   ritenga   necessarie  per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli
scarichi.  Essa  puo'  richiedere che scarichi parziali contenenti le
sostanze  di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16,
17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto   subiscano  un  trattamento  particolare  prima  della  loro
confluenza nello scarico generale.
   5.  I  valori limite di emissione non possono in alcun caso essere
conseguiti  mediante  diluizione  con  acque prelevate esclusivamente
allo   scopo.  Non  e'  comunque  consentito  diluire  con  acque  di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli
scarichi  parziali  di  cui  al  comma 4, prima del trattamento degli
stessi  per  adeguarli  ai  limiti  previsti  dalla  parte  terza dal
presente  decreto. L'autorita' competente, in sede di autorizzazione,
puo'  prescrivere  che  lo  scarico delle acque di raffreddamento, di
lavaggio,  ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato
dallo scarico terminale di ciascuno stabilimento.
   6.  Qualora  le  acque  prelevate  da un corpo idrico superficiale
presentino   parametri  con  valori  superiori  ai  valori-limite  di
emissione, la disciplina dello scarico e' fissata in base alla natura
delle  alterazioni  e  agli  obiettivi  di  qualita' del corpo idrico
ricettore.  In  ogni  caso  le  acque  devono  essere  restituite con
caratteristiche  qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza
maggiorazioni  di  portata  allo  stesso  corpo idrico dal quale sono
state prelevate.
   7.   Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  112,  ai  fini  della
disciplina  degli  scarichi  e  delle autorizzazioni, sono assimilate
alle acque reflue domestiche le acque reflue:
    a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione
del terreno e/o alla silvicoltura;
    b)  provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che,
per   quanto   riguarda   gli  effluenti  di  allevamento,  praticano
l'utilizzazione  agronomica  in conformita' alla disciplina regionale
stabilita  sulla  base dei criteri e delle norme tecniche generali di
cui  all'articolo  112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro
di terreno agricolo per ognuna delle quantita' indicate nella Tabella
6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
    c)  provenienti  da  imprese  dedite  alle  attivita' di cui alle
lettere a) e b) che esercitano anche attivita' di trasformazione o di
valorizzazione  della  produzione agricola, inserita con carattere di
normalita'   e  complementarieta'  funzionale  nel  ciclo  produttivo
aziendale   e  con  materia  prima  lavorata  proveniente  in  misura
prevalente dall'attivita' di coltivazione dei terreni di cui si abbia
a qualunque titolo la disponibilita';
    d)  provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che
diano  luogo  a  scarico  e che si caratterizzino per una densita' di
allevamento  pari  o  inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio
d'acqua  o  in  cui  venga  utilizzata  una  portata  d'acqua  pari o
inferiore a 50 litri al minuto secondo;
    e)   aventi  caratteristiche  qualitative  equivalenti  a  quelle
domestiche e indicate dalla normativa regionale;
    f)  provenienti  da  attivita' termali, fatte salve le discipline
regionali di settore.
   8.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della parte
terza  del  presente  decreto,  e  successivamente  ogni due anni, le
regioni  trasmettono  al  Ministero  dell'ambiente e della tutela del
territorio,  al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del
suolo  dell'Agenzia  per  la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici  (APAT)  e all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e
sui   rifiuti   le   informazioni  relative  alla  funzionalita'  dei
depuratori,  nonche' allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le
modalita' di cui all'articolo 75, comma 5.
   9.  Al  fine  di  assicurare  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due
anni,  sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali,
una  relazione  sulle  attivita'  di  smaltimento  delle acque reflue
urbane  nelle  aree di loro competenza, secondo le modalita' indicate
nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.
   10. Le Autorita' competenti possono promuovere e stipulare accordi
e  contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine
di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico
e  il  recupero  come materia prima dei fanghi di depurazione, con la
possibilita'   di  ricorrere  a  strumenti  economici,  di  stabilire
agevolazioni  in  materia di adempimenti amministrativi e di fissare,
per  le  sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla
disciplina  generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'.