Art. 101 (L)
Comunicazione  del  provvedimento al competente ufficio tecnico della
           regione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)

  1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi
in  base  alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura
del  cancelliere,  al  competente ufficio tecnico della regione entro
quindici giorni da quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile
o il decreto e' diventato esecutivo.