Art. 101. Sostituzione dell'esattore Se durante la gestione dell'esattoria si verificano fatti che possono dar luogo all'esclusione o all'incompatibilita' dell'esattore per una delle cause previste dagli articoli 8 e 18. il prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed il sindaco, puo' nominare un sostituto che in nome e per conto dell'esattore ne adempie le funzioni. Nelle ipotesi previste dall'articolo 18 il prefetto assegna inoltre all'esattore un termine di trenta giorni per l'eliminazione della causa d'incompatibilita' e se questa non sia cessata alla scadenza dispone la rescissione del rapporto esattoriale. Alla nomina di un sostituto si provvede anche quando l'erede o i coeredi non abbiano ottemperato entro 15 giorni dalla morte dell'esattore alle prescrizioni del primo comma dell'art. 54. Il sostituto cessa dalle sue funzioni quando cio' sia disposto dal prefetto per insussistenza o cessazione della causa d'incompatibilita' e, in ogni caso, all'atto della cessazione dell'esattore dalla carica. Per le spese e per il compenso del sostituto si applicano le norme dei commi secondo e terzo dell'art. 8. Nei locali dell'esattoria destinati al pubblico deve restare costantemente affissa una copia del decreto di nomina del sostituto.