(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 101)
                              Art. 101. 
                     Sostituzione dell'esattore 

 
  Se durante la  gestione  dell'esattoria  si  verificano  fatti  che
possono dar luogo all'esclusione o all'incompatibilita' dell'esattore
per una delle cause previste dagli articoli 8 e 18. 
  il prefetto, sentiti l'intendente di finanza ed  il  sindaco,  puo'
nominare un sostituto che  in  nome  e  per  conto  dell'esattore  ne
adempie le funzioni.  Nelle  ipotesi  previste  dall'articolo  18  il
prefetto assegna inoltre all'esattore un termine di trenta giorni per
l'eliminazione della causa d'incompatibilita' e  se  questa  non  sia
cessata  alla  scadenza   dispone   la   rescissione   del   rapporto
esattoriale. 
  Alla nomina di un sostituto si provvede anche quando  l'erede  o  i
coeredi  non  abbiano  ottemperato  entro  15  giorni   dalla   morte
dell'esattore alle prescrizioni del primo comma dell'art. 54. 
  Il sostituto cessa dalle sue funzioni quando cio' sia disposto  dal
prefetto    per    insussistenza    o    cessazione    della    causa
d'incompatibilita'  e,  in  ogni  caso,  all'atto  della   cessazione
dell'esattore dalla carica. 
  Per le spese e per il compenso del sostituto si applicano le  norme
dei commi secondo e terzo dell'art. 8. 
  Nei  locali  dell'esattoria  destinati  al  pubblico  deve  restare
costantemente affissa una copia del decreto di nomina del sostituto.