Art. 101. 
         Disposizioni speciali per alcune facolta' e scuole 
 
  I concorsi ad assistente ordinario gia' banditi  dalla  Universita'
di  Udine  e  pubblicati  nel  Bollettino  ufficiale  della  pubblica
istruzione prima, dell'entrata in vigore del presente decreto saranno
regolarmente espletati. I posti di assistente di cui  al  contingente
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 
102, non coperti sono sostituiti da altrettanti posti  di  professore
associato o di ricercatore,  prelevati  dai  contingenti  di  cui  ai
precedenti articoli 20 e 30 da destinare a  concorsi  liberi  di  cui
agli articoli 21 e 30. 
  Sono analogamente sostituiti da un uguale numero di posti  i  posti
di professore associato o  di  ricercatore,  i  posti  di  assistente
ordinario assegnati alla seconda Universita' di Roma e  della  Tuscia
dalla legge 3 aprile 1979, n. 122. La sostituzione  e'  disposta  con
decreto del Ministro della  pubblica  istruzione  su  proposta  della
facolta' interessata, sentite le richieste dei consigli di  corso  di
laurea o di dipartimento, ove istituito. 
  Nelle  scuole  dirette  a  fini   speciali,   eventuali   attivita'
didattiche  tecnico-pratiche,  connesse  a   specifici   insegnamenti
professionali a sono conferite con contratti  di  diritto  privato  a
tempo determinato, secondo le modalita' di cui al precedente art. 25. 
La durata potra' essere protratta oltre il limite  ivi  previsto,  in
caso di comprovata necessita' e previo nulla osta delle facolta'  che
ne danno comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.