(Norme-art. 101)
                              Art. 101 
        (Termine per la decisione sulla richiesta di riesame) 
  1. Nel procedimento  previsto  dall'articolo  309  del  codice,  se
l'udienza e' rinviata a norma dell'articolo 127 comma 4  del  codice,
il termine per  la  decisione  sulla  richiesta  di  riesame  decorre
nuovamente dalla data in cui il giudice  riceve  comunicazione  della
cessazione dell'impedimento o comunque accerta  la  cessazione  dello
stesso. 
  2. Quando l'imputato e' detenuto o internato in luogo  posto  fuori
del  circondario  del  tribunale  competente,  il  termine   previsto
dall'articolo 309 comma 10 del codice  decorre  dal  momento  in  cui
pervengono  al  tribunale  gli  atti  assunti   dal   magistrato   di
sorveglianza a  norma  dell'articolo  127  comma  3  del  codice.  Il
magistrato di sorveglianza  senza  ritardo  assume  le  dichiarazioni
dell'imputato, previo tempestivo avviso al difensore e trasmette  gli
atti al tribunale con il mezzo piu' celere.