Art. 101 (a).
    Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe
  1. La produzione e la distribuzione  delle  targhe  dei  veicoli  a
motore  o  da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro
dei trasporti, con proprio decreto, sentiti il Ministro del tesoro  e
il  Ministro  delle  finanze,  stabilisce  il prezzo di vendita delle
targhe comprensivo  del  costo  di  produzione  e  di  una  quota  di
maggiorazione  da  destinare  esclusivamente  alle attivita' previste
dall'art. 208, comma  2.  Il  Ministro  dei  trasporti,  con  proprio
decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici,
assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota di maggiorazione
al  Ministero  dei lavori pubblici nella misura del venti per cento e
alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta  per
cento.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad adottare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
  2. Le targhe sono consegnate agli  intestatari  dall'ufficio  della
Direzione  generale della M.C.T.C. all'atto dell'immatricolazione dei
veicoli.
  3. Le targhe del veicolo e il relativo  documento  di  circolazione
devono  essere  restituiti all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. in caso che l'interessato non ottenga l'iscrizione al P.R.A.
entro novanta giorni dal rilascio (( del documento stesso. ))
  4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui  al  comma
3,  l'ufficio  della  Direzione  generale della M.C.T.C., su apposita
segnalazione dell'ufficio del P.R.A. provvede, tramite gli organi  di
polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione.
  5.   Chiunque   abusivamente  produce  o  distribuisce  targhe  per
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'  soggetto,  se  il  fatto  non
costituisce  reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  6.  La  violazione  di  cui  al  comma  5   importa   la   sanzione
amministrativa  accessoria  della  confisca  delle targhe, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 46 del D.Lgs. n. 360/1993.