Art. 101. 
                      Formazione delle sezioni 
 
  1. La istituzione delle scuole  materne  e  la  composizione  delle
sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73. 
  2. Le scuole materne  statali  sono  composte  normalmente  di  tre
sezioni corrispondenti all'eta' dei bambini; le sezioni  non  possono
comunque superare il numero di nove. 
  3. Sono consentite sezioni con  bambini  di  eta'  diverse  e,  nei
centri minori, scuole costituite di una sola sezione. 
  4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola
sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di  circolo  e
delle proposte del collegio dei docenti.