Art. 101.
               Trasferimento delle strade non comprese
            nella rete autostradale e stradale nazionale
  1. Le strade e autostrade,  gia' appartenenti al demanio statale ai
sensi dell'articolo 822  del codice civile e non  comprese nella rete
autostradale e  stradale nazionale,  sono trasferite, con  il decreto
del Presidente  del Consiglio  dei Ministri  di cui  all'articolo 98,
comma 2, del presente decreto  legislativo, al demanio delle regioni,
ovvero, con le leggi regionali di  cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59,  al demanio degli enti locali. Tali leggi
attribuiscono  agli enti  titolari  anche il  compito della  gestione
delle strade medesime.
  2.  In seguito  al  trasferimento di  cui al  comma  1 spetta  alle
regioni o  agli enti locali  titolari delle strade  la determinazione
dei criteri e  la fissazione e la riscossione,  come entrate proprie,
delle  tariffe  relative  alle   licenze,  alle  concessioni  e  alla
esposizione  della   pubblicita'  lungo  o  in   vista  delle  strade
trasferite, secondo  i principi definiti  con atto di indirizzo  e di
coordinamento ai sensi dell'articolo 8  della legge 15 marzo 1997, n.
59.
 
          Note all'art. 101:
            - Si riporta il testo dell'art. 822 del codice civile:
            "Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato e
          fanno parte del  demanio  pubblico  il  lido  del  mare  la
          spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e
          le  altre  acque definite pubbliche dalle leggi in materia,
          le opere destinate alla difesa nazionale.
            Fanno  parimenti   parte   del   demanio   pubblico,   se
          appartengono  allo  Stato,  le  strade,  le autostrade e le
          strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili
          riconosciuti d'interesse storico, archeologico e  artistico
          a  norma  delle  leggi  in  materia, le raccolte dei musei,
          delle pinacoteche,  degli  archivi,  delle  biblioteche;  e
          infine  gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al
          regime proprio del demanio pubblico".
            - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997  si
          veda nota all'art. 3; per il testo dell'art. 8 si veda nota
          all'art. 4.