Art. 101 
 
 
                         Disposizioni penali 
 
  1. Nel codice civile,  dopo  il  comma  3  dell'articolo  2638,  e'
inserito il seguente comma: «3-bis. Agli effetti della legge  penale,
le autorita' e le funzioni  di  risoluzione  di  cui  al  decreto  di
recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita'
e alle funzioni di vigilanza.». 
  2. La violazione dell'obbligo di segreto  di  cui  all'articolo  5,
commi 4 e 7, e' punita a norma dell'articolo 622 del  codice  penale,
ma si procede d'ufficio. 
 
          Note all'art. 101: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2638 del codice civile,
          come modificato dal presente decreto: 
              "Art. 2638 (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle
          autorita' pubbliche di vigilanza). - Gli amministratori,  i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di
          societa' o enti e gli altri soggetti sottoposti  per  legge
          alle autorita' pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi
          nei  loro  confronti,  i  quali  nelle  comunicazioni  alle
          predette autorita' previste in base alla legge, al fine  di
          ostacolare  l'esercizio  delle   funzioni   di   vigilanza,
          espongono  fatti  materiali  non   rispondenti   al   vero,
          ancorche'  oggetto   di   valutazioni,   sulla   situazione
          economica, patrimoniale o finanziaria dei  sottoposti  alla
          vigilanza ovvero, allo stesso  fine,  occultano  con  altri
          mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che  avrebbero
          dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
          puniti  con  la  reclusione  da  uno  a  quattro  anni.  La
          punibilita' e' estesa anche al caso in cui le  informazioni
          riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa' per
          conto di terzi. 
              Sono puniti con la stessa pena  gli  amministratori,  i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di
          societa', o enti e gli altri soggetti sottoposti per  legge
          alle autorita' pubbliche di vigilanza o tenuti ad  obblighi
          nei loro confronti, i  quali,  in  qualsiasi  forma,  anche
          omettendo le comunicazioni dovute alle predette  autorita',
          consapevolmente ne ostacolano le funzioni. 
              La pena e' raddoppiata se si  tratta  di  societa'  con
          titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
          Stati dell'Unione europea o  diffusi  tra  il  pubblico  in
          misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico  di
          cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
              3-bis Agli effetti della legge penale, le  autorita'  e
          le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento
          della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorita' e
          alle funzioni di vigilanza.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 622 del  codice
          penale: 
              "Art. 622 (Rivelazione  di  segreto  professionale).  -
          Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio  stato  o
          ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto,
          lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a  proprio
          o altrui profitto, e' punito, se dal  fatto  puo'  derivare
          nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la  multa
          da euro 30 a euro 516. 
              La pena  e'  aggravata  se  il  fatto  e'  commesso  da
          amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla
          redazione dei  documenti  contabili  societari,  sindaci  o
          liquidatori o se e' commesso da  chi  svolge  la  revisione
          contabile della societa'. 
              Il  delitto  e'  punibile  a  querela   della   persona
          offesa.".