Art. 101 
 
 
                (Soggetti delle stazioni appaltanti) 
 
  1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto  lavori,  servizi,
forniture, e' diretta dal responsabile unico  del  procedimento,  che
controlla i livelli di qualita' delle  prestazioni.  Il  responsabile
unico del procedimento, nella fase  dell'esecuzione,  si  avvale  del
direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore  dei  lavori,
del  coordinatore  in  materia  di  salute  e  di  sicurezza  durante
l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,
nonche' del collaudatore ovvero della commissione  di  collaudo,  del
verificatore della conformita' e accerta  il  corretto  ed  effettivo
svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. 
  2.  Per  il   coordinamento,   la   direzione   ed   il   controllo
tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici  relativi  a
lavori, le stazioni appaltanti individuano,  prima  dell'avvio  delle
procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile  unico  del
procedimento, un direttore dei lavori che puo' essere coadiuvato,  in
relazione alla complessita' dell'intervento, da uno o piu'  direttori
operativi e da ispettori di cantiere. 
  3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori,  ove
costituito,  e'  preposto   al   controllo   tecnico,   contabile   e
amministrativo dell'esecuzione  dell'intervento  affinche'  i  lavori
siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita'  al  progetto  e  al
contratto.  Il  direttore  dei  lavori  ha  la  responsabilita'   del
coordinamento e della supervisione dell'attivita' di tutto  l'ufficio
di direzione dei  lavori,  ed  interloquisce  in  via  esclusiva  con
l'esecutore  in  merito  agli  aspetti  tecnici  ed   economici   del
contratto. Il direttore dei lavori ha  la  specifica  responsabilita'
dell'accettazione dei  materiali,  sulla  base  anche  del  controllo
quantitativo  e  qualitativo  degli  accertamenti   ufficiali   delle
caratteristiche meccaniche e  in  aderenza  alle  disposizioni  delle
norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al  direttore  dei  lavori
fanno  carico  tutte  le  attivita'  ed   i   compiti   allo   stesso
espressamente demandati dal codice nonche': 
  a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita' da  parte
dell'esecutore e del  subappaltatore  della  documentazione  prevista
dalle  leggi  vigenti  in  materia  di  obblighi  nei  confronti  dei
dipendenti; 
  b) curare la  costante  verifica  di  validita'  del  programma  di
manutenzione, dei  manuali  d'uso  e  dei  manuali  di  manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; 
  c) provvedere alla segnalazione al responsabile  del  procedimento,
dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105; 
  d) svolge, qualora sia  in  possesso  dei  requisiti  previsti,  le
funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori  previsti  dalla
vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il  direttore  dei
lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti  prevedono  la
presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei  requisiti
previsti dalla normativa, a cui affidarle. 
  4. Gli assistenti con funzioni di direttori  operativi  collaborano
con il direttore dei lavori nel  verificare  che  le  lavorazioni  di
singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente  e
nell'osservanza delle clausole contrattuali.  Essi  rispondono  della
loro attivita' direttamente al direttore  dei  lavori.  Ai  direttori
operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori,  fra  gli
altri, i seguenti compiti: 
  a)verificare che l'esecutore svolga  tutte  le  pratiche  di  legge
relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; 
  b)programmare e coordinare le attivita' dell'ispettore dei lavori; 
  c)curare   l'aggiornamento   del    cronoprogramma    generale    e
particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore
dei  lavori  le  eventuali  difformita'  rispetto   alle   previsioni
contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; 
  d)assistere  il  direttore   dei   lavori   nell'identificare   gli
interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; 
  e)individuare ed analizzare le cause che influiscono  negativamente
sulla qualita' dei lavori e proponendo al  direttore  dei  lavori  le
adeguate azioni correttive; 
  f)assistere i collaudatori nell'espletamento  delle  operazioni  di
collaudo; 
  g)esaminare e approvare il programma  delle  prove  di  collaudo  e
messa in servizio degli impianti; 
  h)direzione di lavorazioni specialistiche. 
  5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano
con  il  direttore  dei  lavori  nella  sorveglianza  dei  lavori  in
conformita' delle prescrizioni stabilite nel capitolato  speciale  di
appalto. La posizione di ispettore e' ricoperta da una  sola  persona
che esercita la sua attivita'  in  un  turno  di  lavoro.  Essi  sono
presenti a tempo pieno durante il periodo di  svolgimento  di  lavori
che richiedono controllo  quotidiano,  nonche'  durante  le  fasi  di
collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono  della  loro
attivita'  direttamente  al  direttore  dei  lavori.  Agli  ispettori
possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: 
  a)la verifica dei documenti di accompagnamento delle  forniture  di
materiali per assicurare che  siano  conformi  alle  prescrizioni  ed
approvati dalle strutture di controllo in qualita' del fornitore; 
  b)la verifica, prima della messa in  opera,  che  i  materiali,  le
apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi  di  collaudo
prescritte dal controllo di qualita'  o  dalle  normative  vigenti  o
dalle  prescrizioni  contrattuali  in  base  alle  quali  sono  stati
costruiti; 
  c)il controllo sulla attivita' dei subappaltatori; 
  d)il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai
disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; 
  e)l'assistenza alle prove di laboratorio; 
  f)l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle  prove  di  messa  in
esercizio ed accettazione degli impianti; 
  g)la predisposizione degli  atti  contabili  e  l'esecuzione  delle
misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; 
  h)l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. 
  6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori  si
applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
 
          Note all'art. 101 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O.. 
              -  Si  riporta  l'articolo  92,  comma  1  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
              "Art. 92 (Obblighi del  coordinatore  per  l'esecuzione
          dei lavori) 
              1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore
          per l'esecuzione dei lavori: 
              a) verifica, con opportune azioni  di  coordinamento  e
          controllo,   l'applicazione,   da   parte   delle   imprese
          esecutrici e dei lavoratori  autonomi,  delle  disposizioni
          loro pertinenti contenute  nel  piano  di  sicurezza  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto,  e  la
          corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 
              b)  verifica  l'idoneita'  del   piano   operativo   di
          sicurezza,  da  considerare  come  piano  complementare  di
          dettaglio del piano di sicurezza  e  coordinamento  di  cui
          all'articolo   100,   assicurandone   la    coerenza    con
          quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza  e
          di coordinamento di cui all'articolo 100, ove  previsto,  e
          il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1,  lettera  b),
          in relazione all'evoluzione dei lavori  ed  alle  eventuali
          modifiche intervenute, valutando le proposte delle  imprese
          esecutrici dirette a migliorare la sicurezza  in  cantiere,
          verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario,
          i rispettivi piani operativi di sicurezza; 
              c) organizza tra i datori di  lavoro,  ivi  compresi  i
          lavoratori autonomi, la cooperazione  ed  il  coordinamento
          delle attivita' nonche' la loro reciproca informazione; 
              d)  verifica  l'attuazione  di  quanto  previsto  negli
          accordi tra le parti  sociali  al  fine  di  realizzare  il
          coordinamento  tra   i   rappresentanti   della   sicurezza
          finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 
              e) segnala al committente o al responsabile dei lavori,
          previa contestazione scritta alle imprese e  ai  lavoratori
          autonomi interessati,  le  inosservanze  alle  disposizioni
          degli  articoli  94,  95,  96  e  97,  comma  1,   e   alle
          prescrizioni  del  piano  di  cui  all'articolo  100,   ove
          previsto,   e   propone   la   sospensione   dei    lavori,
          l'allontanamento delle imprese o  dei  lavoratori  autonomi
          dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel  caso  in
          cui il committente o il responsabile dei lavori non  adotti
          alcun provvedimento  in  merito  alla  segnalazione,  senza
          fornire   idonea   motivazione,   il    coordinatore    per
          l'esecuzione  da'  comunicazione   dell'inadempienza   alla
          azienda  unita'   sanitaria   locale   e   alla   direzione
          provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
              f) sospende, in caso di  pericolo  grave  e  imminente,
          direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino  alla
          verifica  degli  avvenuti  adeguamenti   effettuati   dalle
          imprese interessate. 
              (Omissis).".