(Allegato-art. 101)
                              Art. 101. 
                      Indennita' di bilinguismo 
 
    1. E' confermata l'indennita' di bilinguismo, nelle misure di cui
all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987. 
    2. Ai dirigenti in servizio nelle Aziende  e  negli  enti  aventi
sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e  nelle
province autonome di Trento e Bolzano, nonche' nelle altre Regioni  a
statuto speciale in cui  vige  istituzionalmente,  con  carattere  di
obbligatorieta', il sistema del bilinguismo e' confermata  l'apposita
indennita' di bilinguismo,  collegata  alla  professionalita',  nella
stessa misura e con le stesse modalita'  previste  per  il  personale
della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige. 
    3.  Alla  corresponsione  dell'indennita'  di  cui  al   presente
articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 96  (Fondo  per  la
retribuzione delle condizioni di lavoro). 
    4. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto  non
risulti disciplinato da disposizioni speciali.