Art. 101 
 
(Misure urgenti per la  continuita'  dell'attivita'  formativa  delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
                            e coreutica) 
 
  1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo,  l'ultima
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio
relative all'anno accademico 2018/2019  e'  prorogata  al  15  giugno
2020. E'  conseguentemente  prorogato  ogni  altro  termine  connesso
all'adempimento di scadenze didattiche  o  amministrative  funzionali
allo svolgimento delle predette prove. 
  2. Nel periodo  di  sospensione  della  frequenza  delle  attivita'
didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del  decreto  legge
23 febbraio 2020, n. 6, le attivita' formative  e  di  servizio  agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' le  attivita'
di verifica dell'apprendimento  svolte  o  erogate  con  modalita'  a
distanza secondo le indicazioni  delle  universita'  di  appartenenza
sono  computate  ai  fini  dell'assolvimento  dei  compiti   di   cui
all'articolo  6  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  sono
valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti  biennali,  secondo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della  medesima  legge  n.
240 del 2010, nonche' ai fini della valutazione, di cui  all'articolo
2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 15  dicembre  2011,
n. 232, per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. 
  3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai  fini
della valutazione  dell'attivita'  svolta  dai  ricercatori  a  tempo
determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n.  240
del 2010 nonche' ai fini della valutazione di cui  al  comma  5,  del
medesimo articolo 24  delle  attivita'  di  didattica,  di  didattica
integrativa e di servizio agli studenti, e delle attivita' di ricerca
svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma
3, lett. b). 
  4. Nel periodo di sospensione di  cui  al  comma  1,  le  attivita'
formative ed i servizi agli studenti erogati con modalita' a distanza
secondo  le  indicazioni  delle  universita'  di  appartenenza   sono
computati ai fini dell'assolvimento degli  obblighi  contrattuali  di
cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
  5. Le attivita' formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono
valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa
attivita'   di   verifica   dell'apprendimento   nonche'   ai    fini
dell'attestazione della frequenza obbligatoria. 
  6. Con riferimento alle Commissioni  nazionali  per  l'abilitazione
alle funzioni di professore  universitario  di  prima  e  di  seconda
fascia, di cui  all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  4  aprile  2016,  n.  95,   formate,   per   la   tornata
dell'abilitazione scientifica nazionale  2018-2020,  sulla  base  del
decreto direttoriale 1052 del 30 aprile  2018,  come  modificato  dal
decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018,  i  lavori  riferiti  al
quarto quadrimestre della medesima tornata si concludono,  in  deroga
all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 95 del 2016, entro il  10  luglio
2020. E' conseguentemente differita al 11  luglio  2020  la  data  di
scadenza della presentazione delle domande nonche'  quella  di  avvio
dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre  della
tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 10  novembre
2020.  Le  Commissioni  nazionali  formate  sulla  base  del  decreto
direttoriale 1052 del 30 aprile 2018,  come  modificato  dal  decreto
direttoriale 2119 del 8 agosto 2018,  in  deroga  a  quanto  disposto
dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della Legge  240/2010,  restano
in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 6, comma 1
del D.P.R. n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle  nuove
Commissioni  nazionali  di  durata  biennale  per   la   tornata   di
dell'abilitazione scientifica nazionale 2020- 2022 e'  avviato  entro
il 30 settembre 2020. 
  7. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  anche  alle  Istituzioni  dell'alta  formazione
artistica musicale e coreutica.