Art. 1014. (Estinzione dell'usufrutto). Oltre quanto e' stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue: 1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni; 2) per la riunione dell'usufrutto e della proprieta' nella stessa persona; 3) per il totale perimento della cosa su cui e' costituito.