Art. 102 
             (Codice di deontologia e di buona condotta) 
 
   1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione
di un codice di deontologia  e  di  buona  condotta  per  i  soggetti
pubblici e privati,  ivi  comprese  le  societa'  scientifiche  e  le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei  dati  per
scopi storici. 
   2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma  1
individua, in particolare: 
   a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti
degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione  dei
dati, in armonia con le disposizioni del presente codice  applicabili
ai  trattamenti  di  dati   per   finalita'   giornalistiche   o   di
pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del  pensiero
anche nell'espressione artistica; 
   b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione  e  la
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare  lo  stato
di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di  tipo  familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia  interesse  e'
informato dall'utente della prevista diffusione di dati; 
   c)  le  modalita'  di  applicazione  agli  archivi  privati  della
disciplina dettata  in  materia  di  trattamento  dei  dati  a  scopi
storici, anche in riferimento all'uniformita' dei criteri da  seguire
per la consultazione e alle cautele da osservare nella  comunicazione
e nella diffusione.