Articolo 102
         Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura
                      di appartenenza pubblica

   1.  Lo  Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed
ogni  altro  ente  ed  istituto pubblico, assicurano la fruizione dei
beni  presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101,
nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
   2.   Nel   rispetto   dei  principi  richiamati  al  comma  1,  la
legislazione  regionale  disciplina  la  fruizione  dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato
o  dei  quali  lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base
della normativa vigente.
   3.  La  fruizione  dei  beni  culturali pubblici al di fuori degli
istituti  e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo
le   disposizioni   del   presente  Titolo,  compatibilmente  con  lo
svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
   4.  Al  fine  di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione
relativamente   agli   istituti   ed   ai  luoghi  della  cultura  di
appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e
gli  altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito
e  con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun
soggetto  pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui
ha comunque la disponibilita'.
   5.  Mediante  gli  accordi  di  cui  al  comma 4 il Ministero puo'
altresi'   trasferire   alle  regioni  e  agli  altri  enti  pubblici
territoriali, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione
ed adeguatezza, la disponibilita' di istituti e luoghi della cultura,
al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni
ivi presenti.