Art. 102.
                  Finalita' e campo di applicazione
  1.  Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul
mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si applicano a tutti i
prodotti  definiti  all'articolo 103,  comma 1,  lettera a). Ciascuna
delle  sue  disposizioni si applica laddove non esistono, nell'ambito
della   normativa   vigente,   disposizioni  specifiche  aventi  come
obiettivo la sicurezza dei prodotti.
  3.  Se  taluni  prodotti  sono  soggetti  a  requisiti di sicurezza
prescritti  da  normativa  comunitaria,  le disposizioni del presente
titolo  si  applicano  unicamente  per  gli  aspetti ed i rischi o le
categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.
  4.  Ai  prodotti di cui al comma 3 non si applicano l'articolo 103,
comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105.
  5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a
108  se  sugli  aspetti  disciplinati  da  tali articoli non esistono
disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo.
  6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti
alimentari  di  cui  al  regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.
 
          Note all'art. 102:
              -  Il  regolamento  (CE)  28 gennaio  2002  n.  178 del
          Parlamento   europeo  e  del  Consiglio  che  stabilisce  i
          principi   e   i   requisiti  generali  della  legislazione
          alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
          alimentare  e  fissa  procedure  nel  campo della sicurezza
          alimentare,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
          Comunita' europea 1° febbraio 2002, n. L 31.